Interessante pronuncia del Tribunale della Spezia, ottenuta dal nostro studio, che ha visto integralmente accolta la domanda di risarcimento danni da noi presentata nell'interesse del ciclista.
Il Tribunale della Spezia, accogliendo la nostra tesi difensiva, ha condannato il proprietario della strada, ex art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da parte dell'attore (liquidati in oltre Euro 29.000,00).
In particolare il Giudice, con la pregevole sentenza in commento, ha confermato che "ex art.2051 c.c il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima mentre è onere esclusivo del convenuto fornire la dimostrazione di un eventuale caso fortuito o comunque di una responsabilità (anche solo concorsuale) del danneggiato o del terzo".
Inoltre, sempre in punto di an debeatur, è stato affermato che "se anche la buca in questione fosse conseguita ad uno scavo del ***, per lavori manutentivi o sostitutivi della condotta idrica, come sostenuto da parte convenuta, ciò non esclude la responsabilità della Provincia della Spezia, la quale, come custode della strada in questione, avrebbe dovuto effettuare la dovuta vigilanza ed i necessari controlli per verificare l’agibilità della strada e l’assenza di pericoli per la circolazione, al fine di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone circolanti".
Infine, merita un cenno particolare la confermata applicabilità al caso di specie delle Tabelle del Tribunale di Milano, pur trattandosi di lesioni cd. micro permanenti.
Il Tribunale della Spezia, infatti, con la sentenza in commento, ha mostrato di aderire al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale "quando nella liquidazione del danno biologico manchino criteri stabiliti dalla legge (come nel caso di specie, non essendo sinistro R.C. Auto n.d.r.), il criterio di liquidazione cui i giudici di merito devono attenersi, al fine di garantire l'uniformità di trattamento, è quello predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto ampiamente diffuso sul territorio nazionale (Ordinanza n. 134 del 4 gennaio 2013; Cass. Sez. Unite n. 12408/2011).
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Avv. Jacopo Alberghi