Interessante pronuncia del Tribunale di Massa, ottenuta dal nostro studio nel corso di una procedura per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. patrocinata dall’Avv. Jacopo Alberghi che ha visto condivisa la tesi, promossa dal nostro assistito, circa la “competenza” (rectius, giurisdizione) del Tribunale ordinario nel caso di specie.
Il danneggiato, nostro assistito, si rivolgeva al Tribunale di Massa poiché riferiva di aver subito ingenti danni alla propria abitazione a causa di smottamenti e allagamenti derivanti dalla mancata adeguata custodia, vigilanza e pulizia, di una strada provinciale, terreni soprastanti e corsi d’acqua ivi presenti.
L’esponente, in particolare, ex art. 2051 c.c., lamentava l’insufficiente manutenzione della strada in questione, dei terreni soprastanti e dei corsi d’acqua, nonché la responsabilità del Comune e degli altri Enti coinvolti per l’omesso controllo del territorio (anche per la riscontrata presenza di detriti/rifiuti staccatisi dalle aree limitrofe, totalmente soggette ad incuria, e trascinati dalla corrente) e mancata predisposizione delle necessarie attività, strutturali e non strutturali, di prevenzione, anche in materia di Protezione Civile (cfr. D.Lgs. n. 1/2018).
Si costituivano quindi in giudizio tutti gli enti convenuti, contestando le pretese del ricorrente ed eccependo, in primis, il difetto di competenza (rectius giurisdizione) del tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, circostanza che veniva contestata dal ricorrente.
Si apriva sul punto ampia discussione.
La giurisprudenza della Suprema Corte, ormai granitica sul punto, come è noto, conferma che “mentre il Tribunale delle Acque è competente a decidere R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 140 in tema di risarcimento danni che derivano da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione (e dunque da attività concrete da quest'ultima poste in essere), il Tribunale ordinario deve ritenersi competente a decidere R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ex art. 2, allorché i danni di cui si chiede il risarcimento derivano da altri atti o fatti che possano avere relazione (indiretta) col buon regime delle acque pubbliche ovvero con la loro difesa e conservazione (…)” (cfr. ex multis Cass. n. 3245/2008; Cass. n. 18197/2021; Cass. n. 1066/2006).
Risulta quindi configurabile una competenza del giudice specializzato SOLO se il fatto dannoso origina da scelte di chi ha progettato e costruito l'opera o la gestisce, scelte che attengono al buon regime delle acque (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8054/1197; Sez. Un. n. 1066/2006; Cass. n. 3049/1983; Cass. n. 3245/2008; Cass. n. 18197/2021),
In esito all’abbondante trattazione, sul punto si pronunciava il Giudice adito con Ordinanza del 3.6.2022, riconfermando sia la propria competenza, sia l’ammissibilità del ricorso de quo.
Molto interessante il ragionato e ben motivato passaggio del Giudice del Tribunale di Massa, Dott. Domenico Provenzano, che ha avuto modo di chiarire come: “l’eccezione di carenza di “competenza” (rectius, di difetto di giurisdizione) del Tribunale adito, in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, sollevata nel procedimento, reiterata nelle note depositate in funzione di partecipazione all’udienza “cartolare” del 26.04.2022, non risulti fondata, atteso che, come emerge dalla causa petendi dell’azione risarcitoria prospettata dalla ricorrente da far valere nel preannunciato giudizio trova fondamento non già nell’inadeguata e/o scorretta manutenzione di corsi d’acqua o di opere idrauliche – circostanza che varrebbe, in ipotesi, a radicare la cognizione in capo al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, bensì all’omessa manutenzione “del tratto di strada, dei terreni e del canale di scolo” (quest’ultimo “a cielo aperto, di raccolta delle acque piovane, a monte della strada provinciale ***”), secondo la testuale allegazione contenuta in ricorso – essendo stata quindi la responsabilità dei danni oggetto di doglianza (provocati da smottamenti ed allagamenti che hanno interessato nel corso del tempo l’abitazione del ***) individuata in quella prevista ex art. 2051 c.c., per essere stati il Comune di *** ed il Consorzio *** evocati nel presente procedimento nella loro veste di “proprietari, custodi e gestori” dei ridetti tratto di strada, terreni e canale di scolo, ovvero (in via alternativa e subordinata) nella clausola generale di cui all’art. 2043 c.c., per avere questi ultimi “violato il generale principio del neminem laedere”, non avendo adottato tutte le misure atte ad evitare pericoli a terzi” (cfr. ricorso, pag. 2 e pagg. 3-5); che, in proposito, occorre fare applicazione del principio, consolidato nella prevalente giurisprudenza di legittimità, n virtù del quale, a norma dell’art. art. 140, lett. e), del R.D. n. 1775 del 1933 (disposizione richiamata a sostegno dell’eccezione in esame), “spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni dipenda dall’esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un’opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti … che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche” (cfr. Cass. n. 27207/2020, pronuncia con la quale la Suprema Corte ha escluso la competenza del tribunale regionale delle acque in una controversia avente per oggetto il risarcimento di danni causati dallo straripamento di un fiume per omessa cura o manutenzione dello stesso da parte dell'amministrazione comunale, conf. Id. n. 16636/2019; Id. ord. 20.05.2016, n. 10397/2016, Id. n. 22602/2015, Id. n. 10128/2015, Id. n. 9742/2005, Id. n. 9800/2004, Id. n. 4454/2001); che, in termini ancora più espliciti, con riguardo a fattispecie analoga a quella per cui è procedimento – nella quale il ricorrente ha espressamente prospettato la “mancata adeguata custodia, vigilanza e pulizia da parte degli Enti competenti di strada, terreni sovrastanti e corsi d’acqua ivi presenti (S.P. n. 25)” - si è precisato che “mentre è riservata al tribunale specializzato ogni controversia riguardante il risarcimento di danni derivanti esclusivamente da atti della P.A. e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio, rientrano nella competenza del giudice ordinario i giudizi per i danni derivanti da comportamenti della pubblica amministrazione che si siano sostanziati in una mera inazione o in incuria (Cass. n. 10128/2015 cit.); che, di conseguenza, in applicazione del principio su enunciato, nulla osta a dar corso al già disposto accertamento tecnico d’ufficio “ai fini della composizione della lite”, risultando il petitum e causa petendi della preannunciata domanda in sede di giudizio di merito estranei all’ambito di cognizione del Tribunale specializzato (…)”.
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Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia