Diritto civile

Emotrasfusioni con sangue infetto, risarcimento danni e "compensatio lucri cum damno" rispetto all'indennizzo ex L. 210/1992 (Cass. n. 4309/2019)

Cassazione Civile, Sez. Terza, 14/2/2019, n. 4309, Presidente G. Travaglio, Relatore G. Positano

 

In tema di emotrasfusioni e contagio con sangue infetto, la Suprema Corte, Sezione Terza, con la sentenza in commento, ha affermato che in caso di infezione conseguente ad emotrasfusioni o ad utilizzo di emoderivati, opera la “compensatio lucri cum damno” fra l’indennizzo ex L. n. 210/1992 ed il risarcimento del danno anche laddove non sussista apparente coincidenza tra il danneggiante ed il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, ASL e Regione), qualora possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, restando in tal caso irrilevante che la l. n. 210/1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa in favore di chi abbia erogato l’indennizzo.

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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page

Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia