La Suprema Corte, pronunciando in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, con recentissima sentenza n. 5784 depositata il 7.2.2018, ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, c.p.p. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.
E’ dunque illegittima la modifica del programma di trattamento che venga disposta dal giudice senza la consultazione delle parti e in assenza del consenso dell'imputato, in quanto l'articolo 464-quater, comma 4, c.p.p. prevede la possibilità per il giudice di integrare o modificare il programma di trattamento ma con il consenso dell'imputato. Tale consenso, infatti, deve ritenersi vincolante, sia alla luce dell'inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell'istituto, che è rimesso all'iniziativa dell'imputato e nell'ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato d'intesa con l'ufficio esecuzione penale esterna. Pertanto, in caso di mancanza di consenso alle modifiche o integrazioni, il programma, come elaborato d'intesa tra l'imputato richiedente e l'ufficio esecuzione penale esterna, non può essere modificato, e il giudice dovrà decidere su di esso nella sua originaria formulazione.
Di seguito, in allegato, la sentenza integrale Cass. n. 5784 del 26.10.2017
Avv. Jacopo Alberghi