Diritto penale

Illegittimo il provvedimento del giudice che modifichi il programma di trattamento di messa alla prova senza il consenso dell’imputato: Cass. n. 5784 del 26.10.2017 (depositata il 7.2.2018)

La Suprema Corte, pronunciando in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, con recentissima sentenza n. 5784 depositata il 7.2.2018, ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, c.p.p. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.

E’ dunque illegittima la modifica del programma di trattamento che venga disposta dal giudice senza la consultazione delle parti e in assenza del consenso dell'imputato, in quanto l'articolo 464-quater, comma 4, c.p.p. prevede la possibilità per il giudice di integrare o modificare il programma di trattamento ma con il consenso dell'imputato. Tale consenso, infatti, deve ritenersi vincolante, sia alla luce dell'inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell'istituto, che è rimesso all'iniziativa dell'imputato e nell'ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato d'intesa con l'ufficio esecuzione penale esterna. Pertanto, in caso di mancanza di consenso alle modifiche o integrazioni, il programma, come elaborato d'intesa tra l'imputato richiedente e l'ufficio esecuzione penale esterna, non può essere modificato, e il giudice dovrà decidere su di esso nella sua originaria formulazione.

Di seguito, in allegato, la sentenza integrale Cass. n. 5784 del 26.10.2017 

Avv. Jacopo Alberghi