Cassazione civile, Sez. Un., 11/7/2018, n. 18287, Presidente: G. Mammone, Relatore: M. Acierno
Un provvedimento di notevole portata pratica. La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, con la recentissima sentenza n. 18287 dell’11.7.2018, torna nuovamente sui criteri per valutare, in punto di an debeatur, il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile.
Dopo “tenore di vita” e “indipendenza economica”, gli Ermellini approdano al criterio del “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare”.
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
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Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia