Interessante pronuncia della Suprema Corte che ha confermato il seguente principio: “qualora l'affidamento di un minore non sia congiunto, il genitore non affidatario è obbligato a contribuire alla metà delle spese straordinarie, le quali se attinenti alla salute del minore possono essere ritenute tali solo se venga accertato il loro carattere di imprevedibilità. Diversamente, le spese sanitarie ordinarie debbono ritenersi ricomprese nell'assegno di mantenimento”.
Il fatto. Il padre di due minori proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello in cui era stato accertato il diritto della madre ad ottenere il rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute, in esecuzione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni con apposito decreto.
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione degli art. 147 e ss., in materia di mantenimento dei figli minori, il padre si doleva del fatto che il giudice di appello avesse ritenuto che le spese per la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia, le spese per i ticket relativi alla visita pediatrica, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli, nonché per le cure odontoiatriche a favore della figlia, costituissero spese straordinarie, da porre a carico, pro quota, del genitore non affidatario, appunto il ricorrente.
La soluzione in diritto. Per quanto concerne le spese per la frequentazione della scuola privata, certamente ascrivibili a quelle straordinarie, la Suprema Corte ha riconfermato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice, ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 147 e 316 bis c.c., è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 16175/2015; Cass. n. 19607/2011).
Nel caso di specie, risultava dagli atti che il padre avesse prestato il consenso all'iscrizione della figlia alla scuola materna privata, per l'anno precedente, in tal modo valutando la convenienza e la conformità dell'iscrizione all'interesse della minore, revocando poi tale consenso per l’anno successivo, in base alla sola considerazione che la medesima era stata molto spesso assente nel corso del precedente anno.
Sul punto la Suprema Corte ha quindi ritenuto che il consenso del padre, una volta concesso, non potesse più essere revocato, senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all'interesse della minore.
Relativamente, invece, ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, sulla cui natura di spese ordinarie e non straordinarie si incentra il ricorso del padre, si ricorda come devono intendersi per spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, finirebbe per rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (cfr. Cass. n. 9372/2012).
In tale ambito, nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del padre e rilevato che la decisione di appello non si era conformata a tali principi, avendo il Tribunale ritenuto straordinarie spese senza in alcun modo soffermarsi a considerare - in conformità al disposto delle norme succitate - se si trattava, per la loro natura, di spese non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell'assegno di mantenimento.
Avv. Jacopo Alberghi - Dott. Elia Sarpi