Con la pronuncia in commento (Cassazione civile, sez. III, n.25771/2019), la Suprema Corte affronta il caso di una passeggera di un gommone che aveva patito lesioni in seguito ad una caduta provocata dallo sbandamento del mezzo ove viaggiava in conseguenza di un'onda anomala originata da un motoscafo non identificato.
Assumeva la danneggiata che i giudici d'appello non avevano valutato le prove e le presunzioni previste dall'art. 2054 c.c., in quanto si erano limitati a circoscrivere il percorso argomentativo della decisione alla valutazione dell'onda anomala che aveva colpito il gommone ed alla velocità del motoscafo che l'aveva creata (circostanze, entrambe, oggetto di prospettazione), omettendo di esaminare la condotta del conducente la cui responsabilità doveva ritenersi esclusa solo ove avesse provato di aver fatto di tutto per evitare il danno: lamentava la trasportata, in sostanza, che la Corte territorale, disapplicando le regole poste a base del meccanismo di presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., commi 1 e 3, a carico del conducente e del proprietario del mezzo, aveva ritenuto che dalla mera descrizione del fatto accaduto, contenuta negli scritti difensivi, si potessero evincere sia l'elemento negativo che quello positivo della norma richiamata, sebbene di essi non vi fosse traccia anche perchè nulla era stato allegato in ordine alla condotta del conducente del natante.
In accoglimento delle doglianze della trasportata, la Suprema Corte con la pronuncia in commento ha chiarito che "il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicchè, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 cod. nav., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione la L. 11 febbraio 1971, n. 50, art. 47 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dal D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 40 sulla nautica da diporto), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli"(cfr. Cass. 13244/2015).
Fatte tali doverose premesse normative, possiamo dunque conclusivamente affermare che sussiste una presunzione di responsabilità a carico del conducente di natanti e imbarcazioni da diporto, il quale risponde dei danni verso terzi se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.
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Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 14/10/2019), n.25771
(Omissis)
Che:
1. Sul ricorso principale.
I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione logica.
1.1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: prospetta, in particolare la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ed in parte, assente. Lamenta che la Corte territoriale aveva apoditticamente affermato che la prospettazione dei fatti, di per se, era sufficiente ad escludere la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.: ma non aveva affatto argomentato in ordine alle concrete ragioni da cui derivava tale convincimento.
1.2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., commi 1 e 3, 2697 c.c. anche in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c..
Assume che i giudici d'appello non avevano valutato le prove e le presunzioni previste dall'art. 2054 c.c., in quanto si erano limitati a circoscrivere il percorso argomentativo della decisione alla valutazione dell'onda anomala che aveva colpito il gommone ed alla velocità del motoscafo che l'aveva creata (circostanze, entrambe, oggetto di prospettazione), omettendo di esaminare la condotta del conducente la cui responsabilità doveva ritenersi esclusa solo ove avesse provato di aver fatto di tutto per evitare il danno: lamenta, in sostanza, che la Corte territorale, disapplicando le regole poste a base del meccanismo di presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., commi 1 e 3 a carico del conducente e del proprietario del mezzo, aveva ritenuto che dalla mera descrizione del fatto accaduto, contenuta negli scritti difensivi, si potessero evincere sia l'elemento negativo che quello positivo della norma richiamata, sebbene di essi non vi fosse traccia anche perchè nulla era stato allegato in ordine alla condotta del conducente del natante.
2. I motivi sono entrambi fondati ed il secondo costituisce l'antecedente logico del primo.
2.1. Deve premettersi che questa Corte ha avuto modo di chiarire che "il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicchè, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 cod. nav., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione la L. 11 febbraio 1971, n. 50, art. 47 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dal D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 40 sulla nautica da diporto), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli"(cfr. Cass. 13244/2015).
2.2. Pertanto, la responsabilità relativa al fatto dedotto rimane regolata dai principi di cui all'art. 2054 c.c., incluse le presunzioni da esso previste che impongono al giudice una valutazione comparativa della condotta dei soggetti coinvolti nell'evento sinistroso che non può escludere, ignorandola, quella del conducente del natante sul quale l'incidente si è verificato.
2.3. Tanto premesso, si osserva che la Corte ha escluso che il proprietario del natante evocato in giudizio ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3 dovesse vincere la presunzione a suo carico, derivante dalla condotta del conducente di esso, in quanto "la stessa prospettazione della danneggiata" (che aveva descritto il sinistro con riferimento all'onda anomala che aveva determinato lo sbandamento del gommone e la sua caduta all'interno di esso) imponeva di escludere la sua responsabilità (cfr. pag. 2 sentenza impugnata): ciò, tuttavia, configura una erronea interpretazione della norma che, facendo ricadere in via solidale sul proprietario, ove non dimostri che il mezzo era stato utilizzato contro la sua volontà, la responsabilità del conducente, impone la valutazione della condotta di quest'ultimo, tenuto a dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il danno.
2.4. L'art. 2054 c.c., comma 3 non può prescindere dall'applicazione della regola dettata dall'art. 2054 c.c., comma 1, per la cui osservanza la Corte territoriale era tenuta non solo ricostruire l'evento sotto l'aspetto meramente fattuale, ma doveva altresì affrontare in modo specifico il profilo delle manovre di emergenza e delle cautele esigibili poste in essere dal conducente al fine di valutare la sua condotta nella situazione, peraltro consueta nelle escursioni marittime, in cui era venuto a trovarsi.
La Corte territoriale, soltanto affrontando, oltre all'elemento negativo, anche la componente positiva della condotta di chi era alla guida del natante, poteva, infatti, giungere al superamento della presunzione della sua responsabilità esclusiva, ricadente anche sulla posizione del proprietario evocato in giudizio.
2.5. Ricorre, pertanto, l'errore di diritto denunciato (cfr. Cass. 30388/2017, in motivazione): risulta, perciò, pienamente fondato il secondo motivo di ricorso che ridonda anche sul primo, visto che il sintetico percorso argomentativo sviluppato in motivazione manca del tutto della valutazione della condotta del conducente del mezzo e si fonda sulla apodittica affermazione, per escluderne la necessità, della sufficienza della descrizione dell'evento e sulla statuizione, meramente assertiva, secondo cui il danno doveva essere ascritto soltanto all'onda anomala provocata dal natante rimasto sconosciuto: ciò si traduce in nullità della sentenza per motivazione apparente ed assente nelle parti necessarie del percorso logico.
3. Il terzo motivo, proposto in via subordinata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospetta l'omesso esame della tempestiva costituzione dell'appellante incidentale che, in tesi, sarebbe stata dichiarata erroneamente inammissibile per tardività.
3.1. la censura rimane logicamente assorbita dall'accoglimento delle prime due doglianze.
4. Infine, con unico motivo di ricorso incidentale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Groupama Ass.ni Spa deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c.: lamenta che nonostante fosse risultata vittoriosa, la Corte territoriale aveva liquidato le spese in favore delle "parti appellate" anzichè di essa appellante.
4.1. Anche tale censura - che sembra prospettare un errore materiale - deve ritenersi assorbita e rimessa al riesame della Corte di rinvio, dovendosi tuttavia escludere l'esame del rilievo riguardante l'erronea applicazione dell'art. 292 c.p.c. (cfr. pag. 20 del ricorso incidentale), privo di rubrica e pertanto inammissibile per mancanza di specificità.
5. In conclusione il ricorso deve essere accolto in relazione al primo ed al secondo motivo e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.
La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulla decisione delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso principale e dichiara assorbito il terzo ed il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, per il riesame della controversia ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019
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Sentenza tratta dalla Banca Dati Dejure-Giuffrè Francis Lefebvre che si ringrazia per la disponibilità.