Fermi gli obblighi di sicurezza e protezione previsti dalle specifiche norme di tutela e prevenzione (cfr. D.Lgs. 81/2008), la responsabilità del datore di lavoro, dal punto di vista sostanziale, trova riferimento nel principio generale espresso dall’art. 2087 c.c. in base al quale “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L'art. 2087 c.c. impone quindi all'imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.
La Suprema Corte ha costantemente affermato la natura contrattuale della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.
Sempre la Suprema Corte ha confermato che la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., può essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche (cfr. Cass. n. 3162/2002).
Il carattere contrattuale della responsabilità del datore di lavoro determina una ripartizione dell’onere probatorio conforme al dettato di cui all’art. 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni, con importanti conseguenze pratiche in quanto “incomberà sul lavoratore, che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno, e il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione; il datore di lavoro invece dovrà provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, dimostrando di avere apprestato tutte le misure necessarie per evitarlo” (ex multis cfr. Cass. n. 28205/2011.
Il lavoratore che agisce, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha quindi l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità (materiale) tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 10319/2017).
In particolare qualora, come di sovente (purtroppo) accade, l'infortunio sul lavoro si verifichi in occasione dell'utilizzazione di un macchinario cui è addetto il lavoratore, questi deve provare esclusivamente la sussistenza del rapporto di lavoro, l'infortunio ed il nesso causale tra utilizzazione del macchinario ed evento, mentre grava sul datore l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure atte ad impedire l'evento ex art. 2087 c.c. (cfr. Cass. n. 14270/2004; Cass. n. 14645/2003).
Particolarmente grave è l’onere di prova a carico del datore in caso di infortunio di un lavoratore apprendista poiché, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c., si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, senza che in contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere un'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si sia verificato” (cfr. Cass. n. 536/2013).
In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche comunque non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro.
Ciò vale in particolare soprattutto per i compiti dell'apprendista, relativamente alle istruzioni impartitegli, all'informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, atteggiandosi detto dovere, come detto, in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro (cfr. Cass. n. 944/2012).
Fondamentale è dunque l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, nonché l'informazione dei dipendenti sui rischi e la pericolosità di macchine e lavorazioni; dovere che ancora più “severo” nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti.
L’art. 2087 c.c. rappresenta dunque norma generale di chiusura che impone al datore di lavoro precisi obblighi di garanzia e di protezione dell'incolumità dei propri lavoratori; obblighi che rendono esigibile, a carico del datore di lavoro, il dovere di impedire, mediante adeguato controllo e la predisposizione di ogni strumento a ciò necessario, che il bene o l'attività, sorgente di pericoli e rientrante nella sfera del suo controllo, possa provocare danni a chiunque ne venga a contatto, anche occasionalmente.
Avv. Jacopo Alberghi