Cassazione Civile, Sez. Unite, 3/5/2019, n. 11747, Presidente G. Mammone, Relatore L. Rubino
In tema di applicazione della cd. Legge Vassalli sulla responsabilità civile dei Magistrati (L. 117/1988), la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, decidendo su questione di massima di particolare importanza, con la sentenza in commento ha affermato che “la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2, lett. a) della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perchè sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2 della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell’attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l’errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest’ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica”.
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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page
Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia