Diritto civile

Ridotto l’assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne che non studia e non lavora (Sentenza del Tribunale di Pisa n. 814/2014)

Sentenza n. 814/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 20.6.2024, Giudici Dott.sse Eleonora Polidori, Teresa Guerrieri e Stefana Curadi

 

Interessante pronuncia del Tribunale di Pisa, ottenuta dal nostro studio in seno ad una causa civile in materia di diritto di famiglia, patrocinata dall’Avv. Alberghi e giunta a sentenza nel mese di giugno.

Con provvedimento del febbraio 2017, il Tribunale di Massa aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi coinvolti nella vicenda in esame e, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, aveva escluso il mantenimento in favore della moglie, poiché convivente stabilmente con altra persona, pur tuttavia confermando per il marito l’obbligo di versare in favore della stessa – a titolo di mantenimento della figlia (all’epoca minorenne) – la somma mensile di Euro 500,00.

In occasione della causa di cui alla presente trattazione, al Collegio di Magistrati del Tribunale di Pisa Dott.sse Polidori, Guerrieri e Curadi era stato richiesto di decidere in merito all’assegno di mantenimento corrisposto nei confronti della figlia, che aveva nel frattempo raggiunto l’età di 23 anni.

Ebbene, proprio il raggiungimento della maggiore età e di una – quantomeno potenziale – indipendenza economica da parte di quest’ultima è l’elemento sulla base del quale il Tribunale ha ritenuto di accogliere le istanze di parte ricorrente di riduzione dell’assegno di mantenimento.

Il padre della ragazza lamentava, a questo proposito, come la stessa avesse abbandonato gli studi universitari nel 2020 e che si trovasse nelle condizioni psicofisiche di reperire un’occupazione con cui sostentarsi.

Sul punto, risulta ormai pacifico in giurisprudenza che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.” (Cass. Civ., Ord. n. 17183/2020, ripresa dalla stessa sentenza in esame).

Inoltre, “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (così Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 26875 del 20/09/2023).

Pare dunque evidente come fosse eventualmente onere di controparte dimostrare come la ragazza si fosse adoperata profusamente al fine di trovare una collocazione lavorativa che in linea di principio giustificherebbe, in caso di insuccesso incolpevole, la perduranza dell’obbligo di mantenimento da parte del ricorrente. Onere che, con la documentazione ex adverso fornita, non risultava essere stato adempiuto: come evidenziato dal Tribunale di Pisa, non era stato provato né allegato che la ragazza avesse attivamente e concretamente cercato un’occupazione lavorativa, da alternare con i corsi di lingue frequentati.

A rafforzamento della tesi di questa difesa, si evidenziava altresì come ad oggi il marito si trovasse in una condizione economica peggiorativa rispetto alla data di divorzio, sia per il peggiore trattamento economico in ambito occupazionale, sia per l’aumentare del costo della vita.

Fatte tali doverose premesse, si specifica come il Tribunale di Pisa correttamente abbia evidenziato come:

“(…) Presupposti per la revoca dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne sono il sopraggiungere di giustificati motivi, quali il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne, una riduzione della disponibilità economica del genitore onerato o la colpevole inerzia del figlio maggiorenne nel trovare un’occupazione – gravando sul genitore beneficiario dell’assegno l’onere della prova contraria –; sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.” (Cassazione Civile sentenza n. 17183 del 2020).

Nel caso oggetto di causa, in merito alla condizione economica e reddituale del ricorrente, risulta per tabulas che:

  1. a) Il sig. ….. ha uno stipendio di € 1.700,00 circa (come emerge dagli accrediti sul conto corrente di cui agli estratti conto depositati con il ricorso), al pari di quanto dallo stesso dichiarato in sede di divorzio,
  2. b) Paga un canone di locazione di € 400,00, circostanza già presente al momento del divorzio,
  3. c) In sede di divorzio le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento a favore della figlia, pari ad € 500,00,
  4. d) Dal giugno 2020 – quindi successivamente alla sentenza di divorzio – il sig. … ha acceso un finanziamento della durata di anni 10, con rata mensile di € 538,00,
  5. e) Dallo stipendio del sig. …, detratte le spese fisse di cui sopra, residuano € 760,00.

Visto quanto sopra, rispetto al momento della dichiarazione di divorzio, parte ricorrente ha subito una riduzione della propria capacità reddituale.

In merito alla figlia …, viste le allegazioni della madre e la documentazione allegata, è emerso che:

  1. f) la sig.ra … ha formalmente lasciato l’università a fine 2022, ma di fatto ha abbandonato gli studi dal 2021, a causa di problematiche sorte nel corso della pandemia da Covid- 19 (si vedano dichiarazioni della madre rese all’udienza del 15.05.2024 “… si è cancellata dall’università nell’ottobre 2022, ma aveva smesso di frequentare i corsi già da prima, dopo la pandemia non essendosi voluta vaccinare non poteva riniziare a frequentare i corsi in presenza e la situazione l’ha molto destabilizzata e da lì ha iniziato a mollare l’università”),
  2. g) Nel 2023 ha frequentato prima un corso di lingua tedesca e poi un corso di lingua inglese,
  3. h) Risulta aver sottoscritto “Patto di servizio personalizzato a fronte di Disoccupato ai sensi del 150 dal 22.03.2024”, successivamente all’instaurazione del presente giudizio instaurato dal padre per larevoca del suo mantenimento, considerate le circostanze di cui sopra, considerato inoltre che la sig.ra … ad oggi ha 24 anni e non risulta impegnata in un percorso di studio o di formazione, che ha frequentato corsi di lingua straniera nell’arco dell’anno 2023, che dal 2021, quando … ha smesso di frequentare i corsi universitari non è stato provato, ma nemmeno allegato, che abbia attivamente e concretamente cercato un’occupazione lavorativa, da alternare con i corsi frequentati di cui sopra – il cui impegno in termini di tempo non è paragonabile ad un corso universitario –, che infatti fino al 22.03.2024 – data di poco precedente a quella

fissata per l’udienza – … non risultava iscritta alle liste di collocamento, che tuttavia la situazione del mercato lavorativo attuale rende difficoltosa la ricerca di un lavoro stabile,

che appare ancora comprensibile che …, dopo aver lasciato gli studi, abbia avuto bisogno di tempo per individuare meglio il proprio percorso di crescita personale e formativa, ritenuto che le acquisite competenze in lingua straniera potranno agevolare … nel reperire al più presto un’occupazione, soprattutto in vista della

ormai prossima stagione estiva, ritenuto pertanto che sia opportuno che il padre continui a versare l’assegno

di mantenimento a favore della figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente,

ritenuto che – anche alla luce della mutata condizione economica del padre – l’importo debba essere ridotto nella misura di € 250,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTA, con decorrenza dalla domanda”.

Alla luce di quanto sopra, a parziale modifica delle condizioni di divorzio previste nella Sentenza del Tribunale di Massa, in accoglimento delle richieste di parte ricorrente, il Collegio giudicante disponeva la riduzione dell’assegno, rideterminandolo nella metà per Euro 250,00 mensili.

Dott.ssa Alessia Cassone                                                                         Avv. Jacopo Alberghi