Cassazione Civile, Sezione Seconda, 29/11/2018, n. 30939, Presidente S. Petitti, Relatore A. Cosentino
Nuovo intervento della Suprema Corte, Sezione Seconda, in tema di omessa comunicazione dei dati del conducente e nozione di giustificato motivo.
In particolare gli Ermellini hanno confermato che, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, Codice della strada, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida.
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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page
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Avv. Jacopo Alberghi