Diritto penale

Procedura di risarcimento ex art. 148 c.d. Codice delle Assicurazioni e termine per la presentazione di querela da parte della compagnia assicuratrice in caso di truffa (Cassazione penale n. 36942/2018)

 

Cassazione penale, Sez. Seconda, 27/4/2018, n. 36942, Presidente: M. Cervadoro, Relatore: S. Recchione

 

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36942 del 27.4.2018, ha affermato che la contrazione a trenta giorni del termine ordinario per la presentazione della querela, da parte della compagnia assicuratrice, ai sensi dell’art. 148, D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni), si applica solo nel caso in cui sia stata attivata la procedura amministrativa prevista da detta norma, in mancanza della quale trova applicazione la disciplina ordinaria prevista dall’art. 124 c.p..

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “(…) l'articolo 148 del codice delle assicurazioni (Dlgs 7 settembre 2005 n. 209) costituisce una deroga alla disciplina prevista dall'articolo 124 del C.p. nella parte in cui, da un lato, introduce una presunzione di conoscenza della frode riconducibile alla decisione della Compagnia assicuratrice di inviare al danneggiato istante la comunicazione della volontà non risarcire e, dall'altro, prevede una contrazione a trenta giorni del termine ordinario per querelare, termine che decorre proprio dal giorno e entro il quale l'impresa invia tale comunicazione. Tali effetti derogatori si producono, tuttavia, solo nel caso in cui la procedura prevista dal codice sia stata concretamente attivata, restando altrimenti applicabili le ordinarie regole codicistiche”.

 

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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page

 

Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia