La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, nell'ambito del delicato tema della responsabilità civile del magistrato, ha chiarito che: "nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della l. n. 117 del 1988 quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti in base al criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dal citato art. 11 c.p.p., la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del “forum commissi delicti”, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione".
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