La recente pronuncia della Terza Sezione della Suprema Corte, n. 5984 dell'11.02.2025, conferma che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuto anche in assenza di un legame di sangue tra la vittima e il richiedente.
Il caso oggetto di pronuncia muove le fila da un gravissimo sinistro stradale che vedeva purtroppo il drammatico decesso di una bambina di soli quattro anni; la richiesta risarcitoria nei confronti del responsabile veniva avanzata sia dalla madre della piccola, sia dal compagno della donna, legatissimo alla bambina ma non padre biologico della stessa.
Instauratosi il giudizio, in primo grado, alla madre veniva (giustamente) riconosciuto il massimo risarcimento previsto sia per il danno parentale che per il danno biologico secondo le Tabelle milanesi, con la massima personalizzazione.
Il Tribunale, preso atto del pagamento anticipato di Euro 270.000,00 da parte di U.C.I., condannava i convenuti in solido al pagamento di ulteriori Euro 298.464,50 a favore della madre per danno parentale e biologico, oltre ad Euro 63.229,87 per spese funerarie e di assistenza legale.
Il Tribunale rigettava tuttavia la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata dal compagno.
Sul punto la Suprema Corte, avallando quanto statuito in secondo grado sulla scorta delle espletate prove testimoniali e medico legali, rivedeva invece la posizione, accogliendo la domanda risarcitoria del compagno della madre, riconoscendo allo stesso, per la perdita della piccola, la somma risarcitoria di Euro 249.047,00, evidenziando, correttamente, come nel tempo egli avesse assunto il ruolo di padre vicario, in sostituzione del genitore biologico rivelatosi del tutto assente nella vita della piccola.
Quanto espresso dalla Suprema Corte conferma la linea già intrapresa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sai legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio” (così già Cass. civ., ord. n. 20835/2018 e n. 31867/2023).
Sempre maggior importanza viene pertanto riconosciuta ai rapporti che abbiano le peculiarità di una stabile relazione affettiva e che si qualifichino – ove dimostrato – per la loro consistente ed apprezzabile dimensione affettiva ed esistenziale, a prescindere dalla sussistenza di un legame di sangue, in un’ottica di armonizzazione rispetto alle prescrizioni costituzionali e comunitarie in materia di vita familiare e società naturale.
Tale decisione, come sopra anticipato, si pone in perfetta continuità con il consolidato orientamento della Suprema Corte che almeno dal 2018 riconosce come "il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale" (n. 20835/2018).
La Corte ha inoltre precisato, richiamando la sentenza n. 24689/2020, che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non rappresenta un connotato minimo di esistenza dei rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
Particolarmente significativa è anche la recente ordinanza n. 10416/2024 che ha ulteriormente chiarito come il danno da perdita del rapporto parentale configuri un danno "presunto" e non "in re ipsa", richiedendo comunque la dimostrazione dell'effettiva sussistenza del pregiudizio, pur potendo tale prova essere fornita anche per presunzioni in presenza di uno stretto rapporto affettivo.
Per quanto riguarda i criteri di liquidazione del danno, la sentenza n. 2957/2025 ha stabilito che il giudice deve quantificare il risarcimento seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda l'adozione del criterio a punto variabile, l'estrazione del valore medio dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra cui indefettibilmente l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
La pronuncia in commento si inserisce quindi in un contesto giurisprudenziale che, in un'ottica costituzionalmente orientata, riconosce sempre maggiore importanza ai rapporti caratterizzati da una stabile relazione affettiva, valorizzando la loro consistente ed apprezzabile dimensione esistenziale a prescindere dalla sussistenza di un legame di sangue.
Tale orientamento trova giusto fondamento nella necessità di tutelare effettivamente i legami familiari di fatto, in armonia con le prescrizioni costituzionali e comunitarie in materia di vita familiare e società naturale.
Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come strumento di tutela non solo dei legami biologici ma anche di quelle relazioni affettive che, pur non fondate su vincoli di sangue, si caratterizzano per stabilità, reciprocità e solidarietà tali da essere equiparabili, per intensità e caratteristiche, a quelle tipiche della famiglia nucleare.
Dott.ssa Alessia Cassone e Avv. Jacopo Alberghi del Foro della Spezia