Cassazione Penale, Sezione Prima, 25/06/2018, n. 50973, Presidente A. Iasillo, Relatore G. Santalucia
La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il domicilio determinato, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., va individuato nel luogo ove è avvenuta la prima notificazione con consegna a mani proprie, anche se effettuata in luogo diverso dal domicilio indicato sull’atto da notificare ed a condizione che il destinatario abbia omesso di eleggere o dichiarare un diverso domicilio.
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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page
Avv. Jacopo Alberghi