Etichetta: Danno da morte per infezione ospedaliera

Morte da infezione ospedaliera e profili di responsabilità della struttura sanitaria (Sentenza n. 258/2024 del Tribunale della Spezia)

Sentenza n. 258/2024 del Tribunale della Spezia, pubblicata il 12.03.2024, Giudice Dott. Gabriele Romano

Trattasi di delicato caso di responsabilità medica affrontato dal nostro studio, attraverso n. 2 cause civili patrocinate dall’Avv. Jacopo Alberghi, con articolato percorso giudiziario definitosi con sentenza di merito nel mese di marzo 2024.

Con il provvedimento in esame, il Tribunale della Spezia, nella persona del G.I. Dott. G. Romano, ha affrontato il complesso caso di una paziente di anni 93 ricoverata presso la struttura ospedaliera a causa della frattura del femore e poi deceduta, come dimostrato in giudizio, a causa di infezioni da germi nosocomiali.

L’Azienda sanitaria dal principio negava ogni responsabilità in merito al decesso della paziente.

Poiché ASL non riscontrava le richieste risarcitorie degli eredi, i figli della vittima, ravvisando invece svariate omissioni nelle condotte dei sanitari per come emergenti dalle cartelle cliniche, decidevano di procedere nelle opportune sedi giudiziarie.

Veniva quindi avviato, come da Legge Gelli, ricorso ex art. 696bis c.p.c. per l’accertamento tecnico preventivo tramite C.T.U. medico legale.

Gli attori esponevano in quella sede che la madre, di anni 93, era stata ricoverata ad ottobre 2020 presso la divisione di Ortopedia dell’Ospedale della Spezia a seguito di frattura del femore.

Dopo la dimissione la de cuius era stata però costretta a rivolgersi nuovamente alle cure del pronto soccorso, poiché fortemente sofferente.

Veniva quindi diagnosticata sepsi da infezione delle vie urinarie e da infezione di ferita chirurgica ortopedica, con disposizione di nuovo ricovero nel corso del quale veniva confermata l’infezione da

staphylococcus aureus.

La paziente, purtroppo, decedeva in ospedale in data 15 dicembre 2020.

A conclusione del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., il Collegio peritale nominato confermava la piena responsabilità della struttura sanitaria convenuta, condividendo le doglianze rappresentate dagli attori.

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