Assicurazione sulla vita e riparto dell’indennizzo fra gli eredi: la soluzione delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 11421/2021)
Cassazione Civile, Sez. Unite, 30/5/2021, n. 11421, Presidente P. Curzio, Relatore P. Curzio, Estensore A. Scarpa
Nel caso di assicurazione sulla vita con designazione degli “eredi” quali beneficiari di polizza come avviene il riparto dell’indennizzo fra gli stessi?
Rispondono al predetto quesito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale.
La Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di questione di diritto già decisa in senso difforme da precedenti pronunce della Corte, con ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, rimetteva il ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, evidenziando come le difformi interpretazioni giurisprudenziali esistenti conducessero ad esiti notevolmente divergenti, anche sotto il profilo delle attribuzioni economiche che avvantaggiano i beneficiari, condensando così le questioni su cui chiedere la decisione alle Sezioni Unite:
- a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai "legittimi eredi", detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell'eredità;
- b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi;
- c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di "diritto proprio" sancita dalla norma (cfr. art. 1920 c.c.) imponga una divisione dell'indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali.
Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di detto contrasto, hanno affermato i seguenti fondamentali principi in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo:
1) La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
2) La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
3) Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.
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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page
Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia