La sicurezza stradale nelle aree urbane dovrà essere il tema prioritario per l’Unione Europea e per i Paesi europei nei prossimi dieci anni, lo afferma anche l’ultimo studio dell’E.T.S.C. - European Transport Safety Council, disponibile dal 14.6.2019 sul sito di A.C.I. Automobile Club d’Italia a cui si rimanda, quale fonte, al link seguente.
Secondo i recenti dati, riportati dallo studio predetto, le morti sulle strade urbane - anni 2010/2017 - sono diminuite di circa la metà rispetto ai decessi registrati sulle strade extraurbane.
Purtroppo pedoni, ciclisti e motociclisti rappresentano le categorie più vulnerabili, costituendo il 70% delle persone uccise o gravemente ferite in città.
Lo studio ha poi rivelato che la Romania registra il più alto tasso di mortalità sulle strade urbane (105 vittime ogni milione di abitanti), quattro volte più della media U.E.. Viceversa, i Paesi più virtuosi sono: Svezia (9 morti per milione di abitanti), Gran Bretagna (11), Olanda (13), Irlanda e Spagna (14).
L’Italia, come tutti vediamo, deve ancora compiere importanti passi in avanti sul tema.
La diffusione e la promozione di e-bikes, biciclette, e-scooters e di tutti i mezzi ecosostenibili, rendono sempre più urgenti e necessari nuovi interventi legislativi nazionali e locali, modifiche alle infrastrutture e, ad avviso dello scrivente, serie attività di educazione e sicurezza stradale, volte a sensibilizzare gli automobilisti verso le categorie più deboli ed esposte.
Fatte tali doverose (e tristi) premesse, sperando di non averne mai bisogno, è importante sapere cosa fare in caso di sinistro stradale mentre si è in bicicletta. A prescindere dalla dinamica e dalle statistiche, come interviene la compagnia assicurativa in seguito ad un incidente tra bicicletta e auto?
In prima battuta occorre precisare che non si applica il regime semplificato denominato “risarcimento diretto”, di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni; del pari non trova applicazione l’art. 143 Cod. Ass.ni per la denuncia di sinistro.
Se le parti sono d’accordo, è comunque consigliabile compilare subito il modulo C.A.I. per cristallizzare la dinamica del sinistro, come riconosciuta dal responsabile; in mancanza del predetto modulo, come probabile nel caso del ciclista, le parti potranno procedere anche su di un normalissimo foglio bianco, ivi riportando i propri dati, specificando la dinamica del sinistro e sottoscrivendo le dichiarazioni, allegando infine i nominativi di eventuali testimoni, i riferimenti assicurativi e gli estremi dei relativi documenti di identità.
Nel caso in cui, invece, nascano delle divergenze tra le parti circa l’attribuzione delle effettive responsabilità nella verificazione dell’incidente, occorre:
- individuare i possibili testimoni;
- non muovere i mezzi;
- fare le fotografie dello stato dei luoghi;
- chiamare il prima possibile le Autorità preposte per i rilievi del caso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Stradale etc.).
In caso di lesioni, ovviamente, se necessario (e speriamo di no) rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso per le cure del caso.
Se la caduta avviene a causa di una buca stradale, ipotesi tutt’altro che infrequente visto lo stato di degrado che purtroppo accompagna di sovente le nostre strade, si consiglia di procedere come sopra, individuando i possibili testimoni, non muovendo la bicicletta, facendo le foto dello stato dei luoghi e chiamando le Autorità preposte per i rilievi del sinistro.
La complessa procedura di risarcimento da seguire rende possibile e di certo consigliabile per il danneggiato l’incarico di un legale di fiducia, possibilmente esperto in materia.
L’iter liquidativo si svolge, in estrema sintesi, secondo i seguenti step:
1) Richiesta di risarcimento danni, completa dei requisiti di legge, da inviarsi tramite p.e.c. o raccomandata A/R nei confronti del responsabile del sinistro e della sua compagnia assicurativa;
2) A seguito della predetta richiesta risarcitoria, la Compagnia assicurativa apre il sinistro e incarica il Liquidatore per la trattazione del sinistro, comunicandolo al danneggiato;
3) Richiesta di incarico di un perito dell’Assicurazione per la valutazione dei danni materiali alla bicicletta. In questo caso il consiglio è di rivolgersi preliminarmente al vostro meccanico o rivenditore di fiducia, specie nel caso di danni significativi a bici da corsa e/o MTB; questo perché i tecnici delle Compagnie assicurative spesso non hanno una formazione specifica per questi tipi di mezzi e possono verificarsi notevoli problemi circa la quantificazione del risarcimento. Il mezzo potrà essere visionato dal perito dell’Assicurazione presso il vostro rivenditore/meccanico di fiducia e in contraddittorio con lo stesso;
4) Richiesta di incarico di un medico legale della Compagnia assicurativa per gli accertamenti di rito sulla persona del ciclista danneggiato; anche in questo caso, il consiglio è di rivolgersi preliminarmente al vostro medico legale di fiducia per valutare se procedere, o meno, con perizia medico legale di parte, in modo da giocare ad armi pari con la Compagnia d’Assicurazione. Importante da sapere, le spese medico legali sono rimborsabili dalla compagnia assicurativa;
5) Successivamente, nei termini di legge, rientrate al Liquidatore della Compagnia le predette perizie valutative dei danni, redatte dai fiduciari dell’assicurazione, il vostro difensore potrà procedere con la trattazione del sinistro e ottenere la liquidazione del danno, con possibile accordo transattivo;
6) In difetto di accordo, le somme trasmesse dalla Compagnia, se incongrue rispetto al danno, potranno essere da voi trattenute (e incassate) in acconto sul maggiore avere e l’avvocato saprà consigliarvi circa la migliore strada giudiziale da percorrere per l’ottenimento del giusto risarcimento.
Questi i principali passaggi della procedura liquidativa, riassunti con taglio volutamente pratico e comprensibile anche per i non addetti ai lavori.
Avv. Jacopo Alberghi