Diritto civile

Tribunale di Novara – Ufficio Tutele – Decreto del Giudice Tutelare del 4/8/2016 - Circa i rapporti tra procura generale e successiva istituzione di amministrazione di sostegno

            1. – Il Pubblico Ministero, su impulso di alcuni parenti dell’interessata, presentava ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della beneficiaria, segnalando sia l’ingente patrimonio, sia le precarie condizioni di salute della stessa, tali da impedirle di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi.

            Si costituiva in giudizio la beneficiaria, la quale, ribadendo di essere mentalmente lucida, si mostrava consapevole delle proprie limitate capacità deambulatorie, nonché della possibile degenerazione progressiva delle proprie condizioni. Per tali motivi l’interessata sosteneva di aver già provveduto, mediante atto pubblico, a conferire procura generale ad un terzo per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. La beneficiaria altresì, sempre con atto notarile, designava, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 408 c.c., un soggetto terzo (già procuratore generale della stessa) quale proprio amministratore di sostegno, senza tuttavia proporre autonomo ricorso per la nomina.

            Il Giudice Tutelare del Tribunale di Novara, sentita l’interessata, espletata la perizia medico legale, ritenuto non incompatibile con la nomina di un amministratore di sostegno il precedente conferimento di procura generale ad un terzo, accoglieva il ricorso de quo e provvedeva con decreto motivato all’adozione della misura di protezione in favore della beneficiaria.

            2. - Come noto, l’amministrazione di sostegno, disciplinata dagli artt. 404 c.c. e ss., si apre con decreto motivato del giudice tutelare, allorquando ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti[1]: a) infermità o menomazione fisica o psichica della persona (requisiti soggettivi); b) impossibilità per il soggetto, a causa di detta infermità o menomazione, di provvedere ai propri interessi (requisiti oggettivi)[2].

            L’istituto in commento, introdotto nell'ordinamento dalla Legge n. 6/2004, art. 3, ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali interdizione ed inabilitazione, non soppressi[3], ma soltanto modificati dal predetto intervento legislativo, attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 c.c.[4].

            Nessun dubbio, dunque, che l’infermità o menomazione psichica giustifichino appieno, in concorrenza col presupposto obbiettivo dell’impossibilità ad attendere ai propri interessi, l’attivazione dell’amministrazione di sostegno, salvo domandarsi, il che è imposto dalla normativa in esame, in quale modo coordinare l’amministrazione di sostegno con i sopravviventi, tradizionali, istituti dell’interdizione giudiziale e dell’inabilitazione[5].

            Urge peraltro osservare come non sia mancata una corrente di pensiero che ha proposto una lettura delle norme introdotte in materia di amministrazione di sostegno in senso abrogativo dell’interdizione[6]. Tuttavia,  l'indirizzo pressoché unanime della giurisprudenza[7], nonchè la prevalente dottrina[8], ritengono che gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione non siano stati banditi dal Codice Civile. Ben è stato rilevato, anzi, come la volontà del legislatore di non propiziare un superamento, neppure di fatto, degli istituti originari, riceva conferma anche dalla circostanza che la Legge n. 6/2004 ha modificato la disciplina dell’interdizione giudiziale e dell’inabilitazione (art. 414, 427, 429 c.c.), rivelando l’intento di conservare, ammodernando tali istituti[9].

            Sulle differenze tra amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale, a più riprese, ha chiarito che l’elemento differenziale non risiede tanto in un aspetto quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia o dell’handicap della persona interessata, bensì in un criterio funzionale, e cioè nella natura e nel tipo di attività che l’incapace non è più in grado di compiere da sé[10].

            Rispetto ad interdizione ed inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato quindi con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene poi all'apprezzamento del giudice di merito, insegna la Suprema Corte, la valutazione circa la conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie[11].

            Sostanzialmente, mentre gli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione sono predeterminati dalla legge e, quindi, standardizzati (salvo quanto previsto dall’art. 427, comma 1, c.c.), gli effetti dell’amministrazione di sostegno, come nel provvedimento in commento, sono determinati di volta in volta dal giudice tutelare (art. 405, comma 5, c.c.), il quale può comunque modificare od integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte (art. 407, comma 4, c.c.) (c.d. flessibilità o duttilità dell’amministrazione di sostegno)[12].

            L'amministrazione di sostegno può essere definita come “un vestito su misura” per il disabile, garantisce protezione personalizzata, è un istituto antropocentrico, non una corazza metallica inossidabile ed intangibile, eguale per tutti, come quella eretta dall'interdizione [13].

            L’art. 406 c.c., come noto, individua i soggetti legittimati attivamente a richiedere l’apertura dell’amministrazione di sostegno, un’individuazione che segue quasi per intero quanto previsto in tema di interdizione, a riprova dell’affinità strutturale e funzionale tra i diversi istituti di protezione di soggetti privi di autonomia[14].

            La norma predetta, oltre ad attribuire legittimazione attiva allo stesso beneficiario, richiama espressamente il catalogo dei legittimati alla domanda d’interdizione previsto dall’art. 417 c.c., individuando tra i possibili istanti: a) il beneficiario; b) la persona con lui stabilmente convivente; c) i servizi sociali direttamente impegnati nell’assistenza dell’inabile; d) il pubblico ministero; e) il coniuge; f) i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo. Particolarmente significativa, ad avviso dello scrivente, è l’attribuzione di legittimazione attiva allo stesso beneficiario il quale, di fatto, può valutare personalmente se avvalersi o meno delle misure di protezione previste dalla legge. Tale facoltà, come rilevato da autorevole dottrina, è la riprova che i procedimenti limitativi della capacità d’agire, quali sono in diversa misura quelli previsti dal titolo XII del primo libro del codice civile, non sono costruiti contro l’incapace, bensì a suo favore ed è appunto nel proprio interesse che questi domanda la misura di protezione[15][16].

            Circa la designazione, e dunque l’individuazione del soggetto incardinabile nell’ufficio di amministratore di sostegno, che avviene mediante decreto del giudice tutelare, l’art. 408, comma 1, c.c. chiarisce in primis che la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

            Il primo dato che emerge dalla lettura della predetta norma, peraltro di particolare rilevanza anche per la decisione in commento, è che il possibile interessato all’amministrazione di sostegno può premunirsi, per il tempo in cui dovesse versare in stato di incapacità, mediante la designazione dell’amministrazione di sostegno, alla quale il Giudice tutelare deve attenersi, fatta salva l’ipotesi in cui esistano “giusti motivi” che possano legittimarlo a disattendere detta designazione[17].

            Anche in tale caso traspare la volontà del legislatore di valorizzare l’autodeterminazione dell’interessato, trattandosi di atto di previdenza che il soggetto, pienamente capace, può manifestare in qualsivoglia momento della propria vita[18].

            L’art. 408 c.c. provvede poi ad elencare i soggetti che, allorquando sia assente od inattendibile la designazione del beneficiario, sono da preferire nella nomina dell’amministratore di sostegno, e specificatamente individua: a) il coniuge che non sia separato legalmente; b) la persona stabilmente convivente; c) il padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella o comunque il parente entro il quarto grado; d) il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

            3. – Visto il rilievo che assume per la decisione in commento, soprattutto con riguardo agli effetti del provvedimento di nomina di un A.d.s. rispetto alla procura generale precedentemente conferita, merita breve disamina anche la distinzione tra procura e mandato, istituti che rappresentano due distinti momenti attinenti al medesimo fenomeno giuridico del conferimento del potere di rappresentanza.

La procura riguarda il cd. aspetto esterno, consente cioè di rendere noto ai terzi che un determinato soggetto è dotato dei poteri necessari per esplicare un'attività giuridicamente rilevante con effetti imputabili al soggetto che tali poteri ha conferito[19].

Si tratta di un negozio unilaterale, recettizio, con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo[20].

Il mandato, ex art. 1703 c.c. e ss., come noto, è il contratto in forza del quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante), e può essere con o senza rappresentanza, a seconda dei casi in cui il mandato sia accompagnato, o meno, dal conferimento di procura (la quale, come detto, consente al mandatario di spendere il nome del mandante)[21][22].

La procura è quindi un atto che deve essere concettualmente tenuto distinto rispetto al negozio sotteso che giustifica l'attribuzione del potere, come ad esempio il mandato, il quale, invece, assume rilevanza circa il solo aspetto interno (quello che riguarda cioè i rapporti tra rappresentante e rappresentato)[23].

          4. – Con la decisione in commento il Giudice Tutelare del Tribunale di Novara affronta e risolve le seguenti delicate questioni giuridiche: a) possibile compatibilità tra provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno e preesistente procura generale; b) sorti della procura generale a seguito di eventuale nomina dell’a.d.s.; c) criteri necessari per l’individuazione dell’a.d.s..

            Circa la possibile compatibilità tra provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno e preesistente procura generale, si segnala l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale nell’ambito tutelare.

Secondo un primo orientamento di merito, la preesistente procura conferita dall’interessato rappresenta un elemento ostativo alla nomina di un amministratore di sostegno; tale interpretazione è basata sull’assunto che in tal modo il provvedimento del giudice tutelare, superfluo ed ultroneo, andrebbe a sovrapporsi ed a frustrare la volontà liberamente e consapevolmente espressa dall’inabile[24].

Diverso orientamento giurisprudenziale, maggioritario, ritiene che la titolarità di una procura generale non impedisce ex se l'accoglimento del ricorso e la nomina dell'amministratore di sostegno nella stessa persona dotata di procura; secondo tale lettura, infatti, l’accoglimento del ricorso conferisce a colui che svolge le funzioni di rappresentante il dovere di compierle con diligenza e fedeltà, realizzando una sorta di “istituzionalizzazione” del rappresentante in precedenza individuato dal beneficiario come semplice procuratore[25].

Il Giudicante nella pronuncia in esame, aderendo al secondo dei predetti orientamenti, ritiene che il conferimento di una procura generale da parte dell’interessato non costituisca un elemento ostativo alla nomina di un amministratore di sostegno. Questo perché, argomenta il Tribunale di Novara, con il provvedimento di accoglimento non si ha alcuna sovrapposizione del giudicante rispetto alla volontà consapevole dell’inabile, anzi, tale nomina, conferendo al terzo (già procuratore generale dell’amministrando) la qualità di pubblico ufficiale e sottoponendolo al controllo dell’Autorità giudiziaria, ha la finalità di “istituzionalizzare” l’attività gestoria, compiuta nell’interesse del rappresentato.

In tale concezione, pienamente condivisibile, l’amministrazione di sostegno viene a costituire strumento “controllato” di attuazione delle volontà del beneficiario.

Una lettura differente, a sommesso parere dello scrivente, rischierebbe di consentire un ipotetico ricorso abusivo allo strumento della procura generale, con conseguente frustrazione della ratio della Legge n. 6/2004 e permissione, a discapito dell’interesse esclusivo del beneficiario, di un’amministrazione irrituale da parte del rappresentante, il quale, nonostante gli eventuali presupposti per la nomina di un a.d.s., sarebbe lasciato libero di agire in assenza di alcun controllo da parte del Giudice Tutelare.

Cosa accade alla procura generale in caso di successiva nomina di un amministratore di sostegno? A tale quesito, come anticipato, il Giudice Tutelare del Tribunale di Novara risponde affermando che il beneficiario dell’a.d.s. conserva, ai sensi dell’art. 409 c.c., la capacità di agire per tutti gli atti che non siano riservati alla rappresentanza esclusiva o all’assistenza necessaria dell’amministratore[26]; la conseguenza logica di tale assunto è che la procura, inevitabilmente, risulta inoperante (e quindi viene meno) riguardo agli atti che siano, per ipotesi, attribuiti alla rappresentanza esclusiva dell’a.d.s..

Nel caso in esame, stante il contenuto del provvedimento di nomina, che conferiva all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza esclusiva sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione (con totale esautorazione della procura generale in precedenza conferita dalla beneficiaria), si verifica la perdita della capacità di agire dell’interessata, con conseguente estinzione della procura ex art. 1722, comma 1, n. 4, (disposizione direttamente applicabile alla fattispecie in esame, anche in forza di quanto previsto dall’art. 411 comma 4 c.c.)[27][28].

Infine, in merito alla designazione del soggetto che debba rivestire la carica di amministratore di sostegno, la pronuncia in commento, inevitabilmente, fa riferimento alla disposizione di cui all’art. 408 c.c., la quale, come sopra anticipato, dispone che “la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.(…)”.

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Novara, a tal uopo, conferma l’inesistenza di un’aprioristica incompatibilità tra a.d.s. e procuratore, il quale ben può essere nominato amministratore di sostegno (ferma la decadenza, in tal caso, della procura generale precedentemente conferita dal beneficiario).

Non esiste infatti un’incompatibilità soggettiva ma un’incompatibilità tra i poteri rappresentativi, derivanti rispettivamente da procura e a.d.s..

Ammettere la perdurante efficacia della procura in capo all’amministratore di sostegno (già procuratore generale) finirebbe, infatti, per rendere inutiliter datum lo stesso provvedimento di nomina, consentendo all’amministratore di sostegno di eludere e vanificare il controllo dell’autorità giudiziaria.

Sulla base di tali premesse, il Giudice Tutelare nel caso di specie decide di non riconfermare quale amministratore di sostegno il già procuratore generale. Le motivazioni, dettate da ragioni fattuali, paiono, a parere delle scrivente, solide e condivisibili; infatti, sia la designazione dell’amministratore di sostegno sia il conferimento di procura generale, erano avvenuti (con atto notarile) ben cinque mesi dopo la visita effettuata dal medico legale incaricato dal Tribunale, il quale aveva accertato un quadro clinico gravemente ingravescente che, secondo il perito, avrebbe condotto in pochi mesi la beneficiaria ai presupposti sanitari di una procedura civilistica di inabilitazione/interdizione.

Alla luce di tali premesse, il Giudicante non considera la predetta dichiarazione dell’interessata come frutto di una volontà consapevole ed incondizionata e provvede, quindi, condivisibilmente, alla nomina di un soggetto estraneo quale a.d.s..

            La ratio della legge sull’amministrazione di sostegno, come detto, è sicuramente quella di salvaguardare la volontà del soggetto fragile, con la minor compressione possibile della capacità d’agire. Tuttavia, in ragione delle incontrovertibili circostanze fattuali sopra ricordate, nonché del parere del medico legale, si ritiene corretto che il Giudicante abbia effettuato una nomina “esterna”, a discapito delle dichiarazioni rese dalla beneficiaria (sulla cui consapevolezza è legittimo avere più di un dubbio).

La scelta del Giudice Tutelare di provvedere alla nomina quale a.d.s. di un soggetto estraneo, a parere dello scrivente, si inserisce perfettamente nella finalità di protezione che l’istituto dell’amministrazione di sostegno deve assolvere, sempre nell’esclusivo interesse dell’incapace.

Avv. Jacopo Alberghi

 

[1] TORRENTE, SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, 2015, 106 ss.

[2] BONILI, CHIZZINI, L’Amministrazione di Sostegno, 2007, 47 ss.

[3] BONILINI, TOMMASEO, Dell’Amministrazione di Sostegno, Il Codice Civile – Commentario, 2008, 20 ss

[4] Corte Costituzionale, 9 dicembre 2005, n. 440, in DeJure.it, “non è fondata - in riferimento agli art. 2, 3, 4, 41 e 42 cost. - la questione di legittimità costituzionale degli art. 404, 405, n. 3 e 4, e 409 c.c., sotto il profilo che gli stessi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere l'istituto dell'amministrazione di sostegno da quelli preesistenti dell'interdizione e dell'inabilitazione, facendo sì che, da un lato, di fatto sia lasciato all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di «tutela» concretamente applicabile e, dall'altro, che esistano tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti. Soltanto se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria. D'altronde, secondo il nuovo art. 411, comma 4, c.c., il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che «determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno», sicché i poteri dell'amministratore non possono mai coincidere «integralmente» con quelli del tutore o del curatore”.

[5] BONILINI, TOMMASEO, op. cit., 58.

[6] CENDON, L'amministrazione di sostegno, in Collana “Sistemi giuridici”, 2009.

[7] Ex multis, Corte Costituzionale, 9 dicembre 2005, n. 440, in DeJure.it.

[8] BONILINI, TOMMASEO, op. cit., 20.

[9] Idem.

[10] Cass. Civ., 11 settembre 2015, n. 17962, in DeJure.it.

[11] Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13584, in DeJure.it, con nota di VENCHIARUTTI, in Dir. famiglia, fasc. 1, 2007, pag. 0127B, “Il nuovo assetto normativo ha generato una varietà di posizioni tra gli interpreti, le quali, pur con i limiti che sono propri di ogni operazione di sintesi, sono enucleabili in due impostazioni fondamentali. Da un canto (che, quanto ai giudici, è accolto soprattutto in alcune sedi di Tribunale) si afferma che là dove la capacità del soggetto da proteggere risulti compromessa, del tutto o quantomeno in modo grave, a causa di una patologia psichica, l'unica misura applicabile sia tutt'ora l'interdizione. A supporto di questa posizione si richiamano una molteplicità di fattori: viene evidenziato, anzitutto, come con il provvedimento di cui all'art. 404 c.c. non sia organizzabile una protezione onnicomprensiva, e imprevedibile nei suoi contenuti, quale sarebbe necessaria in casi del genere; si fa notare inoltre che l'amministrazione di sostegno, presupponendo un proficuo rapporto tra amministratore e beneficiario e tra giudice tutelare e beneficiario della misura, incontrerebbe un limite strutturale ogniqualvolta il soggetto da proteggere versasse in uno stato mentale compromesso a tal punto da non consentirgli alcuna formazione e espressione di una volontà consapevole. Si aggiunge poi che trattandosi (in frangenti di tale sorta) di dar luogo ad un provvedimento che comporta una grave, o totale, limitazione della capacità di agire (pur teoricamente realizzabile anche con il provvedimento di cui all'art. 405 c.c.), il ricorso alla misura di cui all'art. 414 c.c. figurerebbe più opportuno in quanto, sul piano procedurale (sia nella fase della dichiarazione che in quella del funzionamento), rispetto al procedimento per la nomina di un amministrazione di sostegno offrirebbe all'interessato maggiori garanzie.

Dall'altro canto, invece, sulla base, anzitutto, dall'ampia formula con cui l'art. 404 c.c. tratteggia i potenziali destinatari del nuovo provvedimento, si asserisce che l'amministratore di sostegno costituisce una figura in grado di fronteggiare pure le necessità protettive alle quali (fino all'entrata in vigore della l. n. 6 del 2004) si dava una risposta (in via giudiziale) con il tutore. Per cui, innanzi alla concreta alternativa tra interdizione e amministrazione di sostegno, la nuova misura andrà senz'altro preferita, in quanto maggiormente flessibile e meno stigmatizzante per il soggetto da salvaguardare, rispetto, a quella tradizionale. Dallo spoglio della nostra giurisprudenza di merito (e secondo quanto ha confermato la stessa Corte Costituzionale ) emerge, del resto, come l'amministrazione di sostegno si sia ormai imposta nel nostro ordinamento quale risposta protettiva di carattere generale; rispetto ad essa gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione rappresentano ormai strumenti di protezione speciale e sussidiaria, ai quali il giudice di merito ricorrerà soltanto quando (secondo quanto emerge dal testo dello stesso art. 414 c.c. risultante dalle modiche introdotte dalla l. n. 6 del 2004) non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'interessato una protezione che limiti nella misura minore possibile la sua capacità”.

[12] TORRENTE, SCHLESINGER, op. cit., pp. 108-109.

[13] ROBERTO MASONI, Un decennio di amministrazione di sostegno: nuove esigenze, nuove risposte, in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), fasc.3, 2014, pag. 1127

[14] BONILINI, TOMMASEO, op. cit., 114 ss. – 171 ss..

[15] Idem.

[16] BONILI, CHIZZINI, op. cit., 97 ss.

[17] BONILI, CHIZZINI, op. cit., 98.

[18] Cass. Civ., 20 dicembre 2012, n. 23707, in DeJure.it,l'art. 408 c.c., il quale ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato (…)”.

[19] F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2015, p. 1050 ss..

[20] Cass. Civ., Sezione Unite, 21 ottobre 2009, n. 22234, in DeJure.it, “Il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura, sia come facoltizzazione implicita in un altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia indirizzata alla controparte, o comunque destinata ad esserle resa nota, con la quale si autorizza un atto altrui di disposizione, assumendo in anticipo su di sé le conseguenze che ne deriveranno; pertanto, con tale autorizzazione, l'autorizzante immette preventivamente nella propria sfera, appropriandosene, l'assetto che verrà dato ai propri interessi dal rappresentante nei confronti della controparte”.

[21] V. DE LORENZI, La Rappresentanza, p. 428 ss..

[22] V. ROPPO, Il Contratto, 2015, p. 278 ss..

[23] Cass. Civ., 30 maggio 2006, n. 12848, in DeJure.it, Ferma la distinzione tra procura e mandato - risolvendosi, la prima, nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto e, il secondo, in un contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un'altra - il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all'onere della forma scritta stabilito, ai sensi del combinato disposto degli art. 1392 e 1350 n. 1) c.c. per l'atto di procura, atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato”.

[24] Trib. Modena, 23.12.2008, in Dir. Fam., 2009, 2, 699.

[25] Trib. Trieste, 22.04.2006, in PersonaeDanno.it.

[26] BONILI, CHIZZINI, op. cit., 221 ss..

[27]Trib. Trieste, 6.7.2007, in PersonaeDanno.it

[28] BONILINI, TOMMASEO, op. cit., 396 ss.