Procedura Civile
Come procedere alla notifica nei confronti delle persone giuridiche
Come è noto, il novellato art. 145 c.p.c., comma 1, prevede dunque forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo il richiedente liberamente optare per la notifica dell'atto:
- presso la sede (legale ed effettiva) della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni – di cui si dirà in seguito);
- alla persona fisica del legale rappresentante, qualora l'atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi residenza, domicilio e dimora abituale.
In siffatta ipotesi, la notifica avviene a norma degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario) c.p.c. (...)