Avv. Jacopo Alberghi
and
Dott.ssa Alessia Cassone
Apr 7, 2025
Partiamo in primis dai doveri del ciclista rispetto alla circolazione stradale, tema spesso dibattuto con agitazione ma più raramente analizzato nel merito, specie da un punto di vista di sicurezza stradale.
La norma di riferimento è l’art. 182 C.d.S. che prevede, in primis, come i ciclisti debbano procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due.
Il comma 2, dell’art. 143 C.d.S., specifica poi che “i veicoli sprovvisti di motore (n.d.r. e quindi anche le biciclette) e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
La predetta disposizione non si applica ai velocipedi nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata.
Quando si circola fuori dai centri abitati occorre che i ciclisti procedano su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.
In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
Classico esempio è l’uso delle strisce pedonali; gli automobilisti devono comunque dare la precedenza ma sarebbe buona norma che il ciclista scendesse dalla bici conducendola a mano.
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