Diritto civile
Sinistro mortale: quando il danno da lesione parentale è liquidabile anche senza il vincolo di sangue con la vittima (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5984 dell'11.02.2025)
La recente pronuncia della Terza Sezione della Suprema Corte, n. 5984 dell'11.02.2025, conferma che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuto anche in assenza di un legame di sangue tra la vittima e il richiedente.
Il caso oggetto di pronuncia muove le fila da un gravissimo sinistro stradale che vedeva purtroppo il drammatico decesso di una bambina di soli quattro anni; la richiesta risarcitoria nei confronti del responsabile veniva avanzata sia dalla madre della piccola, sia dal compagno della donna, legatissimo alla bambina ma non padre biologico della stessa.
Instauratosi il giudizio, in primo grado, alla madre veniva (giustamente) riconosciuto il massimo risarcimento previsto sia per il danno parentale che per il danno biologico secondo le Tabelle milanesi, con la massima personalizzazione.
Il Tribunale, preso atto del pagamento anticipato di Euro 270.000,00 da parte di U.C.I., condannava i convenuti in solido al pagamento di ulteriori Euro 298.464,50 a favore della madre per danno parentale e biologico, oltre ad Euro 63.229,87 per spese funerarie e di assistenza legale.
Il Tribunale rigettava tuttavia la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata dal compagno.
Sul punto la Suprema Corte, avallando quanto statuito in secondo grado sulla scorta delle espletate prove testimoniali e medico legali, rivedeva invece la posizione, accogliendo la domanda risarcitoria del compagno della madre, riconoscendo allo stesso, per la perdita della piccola, la somma risarcitoria di Euro 249.047,00, evidenziando, correttamente, come nel tempo egli avesse assunto il ruolo di padre vicario, in sostituzione del genitore biologico rivelatosi del tutto assente nella vita della piccola.
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