Come si calcolano interessi e rivalutazione monetaria in caso di acconti risalenti nei crediti risarcitori? Il criterio della omogeneità delle poste secondo la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 4257 del 18.02.2025)

Con un’ordinanza dello scorso febbraio, la Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in punto di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria in ambito di crediti risarcitori, sulla scorta del criterio di imputazione degli acconti operati.

In grado di appello, la compagnia assicurativa citata in giudizio era stata condannata a corrispondere agli appellanti, sulla differenza per come individuata per ognuno di essi, gli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate di anno in anno sino al deposito della sentenza, nonché, sulle somme ottenute, gli ulteriori interessi legali sino al saldo.

Più nello specifico, la corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado in relazione al concorso di causa da parte di D.R., uno dei ricorrenti, per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre si trovava quale trasportato nella vettura di una delle altre parti in causa.

In particolare, il conducente I.K. aveva perso il controllo del veicolo, che ribaltandosi aveva urtato un cordolo di cemento, provocando l’immediato decesso di D.R..

A titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di secondo grado liquidava il capitale “all’attualità della decisione” (pari ad Euro 240.000,00 per due dei familiari del deceduto e 150.000,00 per il terzo familiare ricorrente), a detrarre la somma di Euro 322.00,00 quale acconto sul maggior danno già liquidato dalla compagnia e l’ulteriore importo di Euro 47.679,55, «sicché sulla differenza di Euro 263.049,00, nella proporzione disposta in sentenza per ciascuna parte (il danno patrimoniale in solido), vanno corrisposti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo».

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Perdita del concepito a causa di colpa medica, è ammissibile il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale? La risposta (affermativa) della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26826 del 6.10.2025)

La recentissima pronuncia in commento, datata 6.10.2025, tratta il drammatico caso del decesso di una bambina, nata morta a causa di colpa medica, con conseguente contenzioso risarcitorio avviato da genitori e nonni contro la struttura sanitaria.

La parte motivazionale della pronuncia in esame presenta profili di notevole importanza, sia etici, sia giuridici.

Già in primo grado, il Tribunale di Benevento riconosceva la responsabilità dei medici, ritenendo applicabile al decesso della «piccola neonata», e non del feto, le tabelle di legge per la lesione del rapporto parentale, liquidando la somma di Euro 165.000,00 a ciascuno dei genitori, sulla base della «brevissima durata del rapporto parentale e [del]la giovane età» dei genitori, che aveva consentito loro di generare altri due figli, nonchè la somma di Euro 24.000,00 ai nonni.

In sede di appello, tuttavia, i giudici dimezzavano il risarcimento, ritenendo che sostanzialmente non vi potesse essere una lesione parentale in senso tecnico nel dramma per cui si discute, avendo la colpa medica, a dire dei Giudici di appello, pregiudicato non tanto una concreta relazione affettiva ma solo un potenziale legame (non ancora instauratosi al momento del decesso della piccola).

Giunti al terzo grado di giudizio, la Suprema Corte ha censurato l'approccio assunto dalla Corte d’Appello ed evidenziato come la Corte territoriale avesse errato nel non considerare come anche con il feto, per i genitori, si instauri una relazione parentale vera e propria; da qui, il diritto al ristoro dei pregiudizi non patrimoniali secondo le tabelle di legge per la lesione parentale.

Il rapporto genitoriale viene infatti ad esistere già durante la vita prenatale, tendendo a consolidarsi progressivamente nel tempo, a prescindere dal fatto che il feto sopravviva alla nascita.

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L'Azienda Sanitaria Locale risponde anche del fatto colposo del medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che presta attività fuori dalla Struttura ospedaliera? (Cass. n. 5673/2025)

Trattasi di interessante pronuncia della Suprema Corte, Cassazione civile sez. III, 04/03/2025, (ud. 27/11/2024, dep. 04/03/2025), n.5673, che analizza il rapporto e l'eventuale corresponsabilità dell'Azienda Sanitaria rispetto alle prestazioni sanitarie prestate dal medico convenzionato con il S.S.N. fuori dalla Struttura ospedaliera.

Il caso prende le mosse dal decesso di un'anziana signora (mal) curata da un medico convenzionato con il S.S.N. che visitava la predetta paziente in un hotel ove la stessa alloggiava.

In primo grado il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda dell'attore per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in relazione alla morte della madre, avvenuta per le ragioni di cui infra mentre la stessa si trovava alloggiata l'hotel (Omissis) e condannava il medico convenzionato con il S.S.N. in solido con l'azienda sanitaria del luogo al pagamento nei suoi confronti di Euro 230.000,00, accertato che il dottor (Omissis), chiamato dal personale dell'albergo perché la signora, ospite della albergo ed affetta da anni da un grave quadro di affezioni ai polmoni ed anche da una complessa patologia psichiatrica cronicizzata trattata con farmaci psicoattivi, aveva un malore, si limitava nel corso delle due visite effettuate a distanza di qualche giorno l'una dall'altra, a prescriverle alcuni farmaci senza disporne il ricovero per accertamenti diagnostici e clinici che avrebbero potuto evitare la morte della paziente, verificatasi lo stesso giorno della seconda visita, mentre era ancora ospite dell'albergo.

Il Tribunale condannava quindi in solido con il professionista la Ausl di (Omissis), per la quale il dottor (Omissis) operava in regime di convenzione, riconoscendo che il medico era intervenuto su richiesta del personale dell'albergo prestando assistenza alla signora nella qualità di medico convenzionato con il SSN, avendo la stessa diritto all'assistenza sanitaria pubblica locale, in quanto si trovava temporaneamente al di fuori del suo Comune di residenza.

Proponeva appello la Ausl, che ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già formulata in primo grado, sostenendo che il medico avesse prestato la sua attività professionale in favore della paziente a titolo libero professionale, non all'interno della struttura sanitaria ma in quanto chiamato ad intervenire a domicilio dai dipendenti dell'albergo e quindi che l'attività svolta non fosse in alcun modo imputabile alla Ausl a titolo di responsabilità solidale della struttura sanitaria per i danni eventualmente provocati dal medico convenzionato.

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Uso improprio dell’Intelligenza Artificiale negli atti difensivi: ammissibile la condanna per responsabilità aggravata? (Trib. Firenze – Sez. Imprese, ord. del 14.03.2025)

Innovativo pronunciamento dello scorso marzo, emesso dal Tribunale di Firenze - Sezione Imprese, avente ad oggetto un tema di grande attualità: l'uso, o meglio in questo caso abuso, dell'intelligenza artificiale nella redazione di scritti difensivi processuali.

Il caso ha riguardato un procedimento contro il sequestro di merce contraffatta, in cui il reclamante chiedeva la condanna della società convenuta per l’inserimento di riferimenti giurisprudenziali errati da parte del legale nelle memorie difensive, condotta – a detta del procedente – indicativa di una volontà fraudolenta di controparte e di un impiego smodato e abusivo dello strumento processuale.

La società si difendeva imputando i riferimenti giurisprudenziali a una ricerca effettuata da una collaboratrice di studio tramite ChatGPT, noto strumento di intelligenza artificiale, del cui utilizzo il difensore non era a conoscenza.

Nelle motivazioni, il Tribunale ha ricondotto la fattispecie al fenomeno delle c.d. allucinazioni dell’intelligenza artificiale, che sorgono in contesti in cui le reti neurali e i modelli generativi producono risultati inaspettati, creativi e, in alcuni casi, al di fuori dei parametri prefissati.

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Infortunio scolastico del minore: esclusa l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione della scuola (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 6496/2025 dell’11.03.2025)

La recente pronuncia in commento, in materia di responsabilità dei precettori che, come è noto, è disciplinata dall’art 2048 c.c., offre interessanti spunti di riflessioni e notevoli ricadute pratiche.

Il caso, arrivato innanzi alla Suprema Corte, interessa una minore che aveva riportato lesioni per mano di un coetaneo che l’aveva travolta giocando su di uno scivolo all’interno dell’asilo comunale.

I genitori della bambina danneggiata, nell’impossibilità di trovare un accordo transattivo in sede stragiudiziale, convenivano in giudizio sia il Comune quale gestore, sia la Compagnia assicurativa dello stesso.

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Circolazione stradale del ciclista: cosa fare in caso di incidente?

Partiamo in primis dai doveri del ciclista rispetto alla circolazione stradale, tema spesso dibattuto con agitazione ma più raramente analizzato nel merito, specie da un punto di vista di sicurezza stradale.

La norma di riferimento è l’art. 182 C.d.S. che prevede, in primis, come i ciclisti debbano procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due.

Il comma 2, dell’art. 143 C.d.S., specifica poi che “i veicoli sprovvisti di motore (n.d.r. e quindi anche le biciclette) e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

La predetta disposizione non si applica ai velocipedi nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata.

Quando si circola fuori dai centri abitati occorre che i ciclisti procedano su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.

In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

Classico esempio è l’uso delle strisce pedonali; gli automobilisti devono comunque dare la precedenza ma sarebbe buona norma che il ciclista scendesse dalla bici conducendola a mano.

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Sinistro mortale: quando il danno da lesione parentale è liquidabile anche senza il vincolo di sangue con la vittima (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5984 dell'11.02.2025)

La recente pronuncia della Terza Sezione della Suprema Corte, n. 5984 dell'11.02.2025, conferma che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuto anche in assenza di un legame di sangue tra la vittima e il richiedente.

Il caso oggetto di pronuncia muove le fila da un gravissimo sinistro stradale che vedeva purtroppo il drammatico decesso di una bambina di soli quattro anni; la richiesta risarcitoria nei confronti del responsabile veniva avanzata sia dalla madre della piccola, sia dal compagno della donna, legatissimo alla bambina ma non padre biologico della stessa.

Instauratosi il giudizio, in primo grado, alla madre veniva (giustamente) riconosciuto il massimo risarcimento previsto sia per il danno parentale che per il danno biologico secondo le Tabelle milanesi, con la massima personalizzazione.

Il Tribunale, preso atto del pagamento anticipato di Euro 270.000,00 da parte di U.C.I., condannava i convenuti in solido al pagamento di ulteriori Euro 298.464,50 a favore della madre per danno parentale e biologico, oltre ad Euro 63.229,87 per spese funerarie e di assistenza legale.

Il Tribunale rigettava tuttavia la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata dal compagno.

Sul punto la Suprema Corte, avallando quanto statuito in secondo grado sulla scorta delle espletate prove testimoniali e medico legali, rivedeva invece la posizione, accogliendo la domanda risarcitoria del compagno della madre, riconoscendo allo stesso, per la perdita della piccola, la somma risarcitoria di Euro 249.047,00, evidenziando, correttamente, come nel tempo egli avesse assunto il ruolo di padre vicario, in sostituzione del genitore biologico rivelatosi del tutto assente nella vita della piccola.

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Macrolesioni e nuova Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale (D.P.R. 12/2025)

Approvata con d.P.R. del 13.01.2025 n. 12 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025 n. 40) la nuova Tabella Unica Nazionale relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, in attuazione della delega prescritta dall’art. 138 cod. ass..

Tale intervento prevede un sistema di monetizzazione del danno per postumi superiori al 9%, che si applica in caso di:

  • sinistri causati da veicoli soggetti ad obbligo di copertura assicurativa,
  • colpa medica.

 

Si tratta di un sistema a punti, caratterizzato da un valore variabile in base a:

  • punti di invalidità permanente (a ogni punto, da 0 a 100, è associato un valore economico progressivo à all’aumentare dell’invalidità, cresce il valore);
  • età del danneggiato (al cui aumentare, il valore diminuisce);
  • sofferenza morale (che rappresenta un valore solo eventuale).

È altresì prevista la possibilità di personalizzazione fino al 30%.

 

Nobili gli obiettivi al cui raggiungimento è posta la Tabella in esame, quali quello di superare le disomogeneità delle altre Tabelle attualmente in uso sul territorio nazionale (Tabelle di Milano e Roma) e quello garantire risarcimenti proporzionati e adeguati alle lesioni, riducendo le disparità territoriali.

 

A corredo di tale Tabella sono previsti due Allegati:

  • Allegato I à definisce i coefficienti moltiplicatori per determinare il valore economico di ogni punto,
  • Allegato II à include tabelle che indicano il risarcimento totale, considerando età, danno biologico e morale.

 

Confrontando i valori della TUN con quelli delle altre Tabelle più in uso, quali quelle dei Tribunali di Roma e Milano, emerge che:

  • per invalidità basse (10-30%), la TUN prevede risarcimenti superiori rispetto alle tabelle pretorie,
  • per invalidità intermedie (30-60%), la TUN risulta meno vantaggiosa rispetto a Roma e Milano,
  • per invalidità alte (60-100%), i risarcimenti della TUN sono superiori rispetto a Milano, ma inferiori rispetto a Roma.

 

La Tabella è in vigore dal 5.03.2025 ed è applicabile solamente ai sinistri occorsi dopo questa data.

 

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Responsabilità medica e azione risarcitoria degli eredi del paziente deceduto: natura extracontrattuale della responsabilità della struttura, onere della prova e valenza del mezzo presuntivo (Cass. civ., Ord. n. 35062 del 30.12.2024)

Interessante e recentissimo pronunciamento quello della Suprema Corte che lo scorso dicembre ha ribadito ancora una volta, in maniera molto chiara, la ripartizione dell’onere probatorio in ambito di responsabilità sanitaria extracontrattuale.

Come è noto, il paziente che intenda agire per il risarcimento del danno asseritamente scaturito durante la permanenza all’interno di una struttura ospedaliera può decidere se agire contro la struttura medesima oppure verso il medico curante.

A seconda dell’opzione, si avranno diversi tipi di responsabilità, con conseguente divergenza in punto di termini di prescrizione dell’azione e di regime probatorio: nel caso in cui il soggetto decida di citare in giudizio la struttura, la responsabilità sarà di tipo contrattuale, che vede un termine prescrizionale di 10 anni e un onere della prova alleggerito, dovendo egli provare solamente il danno patito e il nesso di causa esistente tra questo e l’operato del medico; nell’ipotesi di azione contro il sanitario, al contrario, la responsabilità sarà di tipo extracontrattuale, regime che prevede un termine di prescrizione di 5 anni e un onere probatorio interamente addossato al paziente creditore (scelta di regola non consigliabile).

Discorso parzialmente diverso va fatto in relazione al danno da perdita del rapporto familiare, come nel caso di specie: in questa ipotesi, infatti, non vi è potere discrezionale della parte che agisce in giudizio (gli eredi del paziente deceduto), soggiacendo i familiari della vittima al regime aquiliano, a prescindere da chi sia il soggetto convenuto.

Ciò su cui la pronuncia in esame si sofferma è, in particolare, il compendio probatorio di cui costoro possono servirsi: la Corte ricorda come, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, spetti agli eredi-attori l’onere di procurare la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, pur riconoscendo che una siffatta prova diretta non sia agevole da fornire.

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Protesi al ginocchio “difettosa” e danno iatrogeno: responsabilità della struttura sanitaria tenuta al risarcimento (A.T.P. ex art. 696bis C.p.c. R.G. 213/2024 svoltosi innanzi al Tribunale della Spezia)

Trattasi di interessante caso, seguito dal nostro Studio (con il patrocinio dell’Avv. Jacopo Alberghi), che ha interessato una signora di 61 anni la quale, dopo un primo intervento di protesi monocompartimentale mediale al ginocchio, e successivo intervento di revisione (fallito, come si dirà infra), lamentava forti dolori alla gamba, con difficoltà al carico e compromissione della regolare deambulazione.

In particolare, a seguito di un quadro algico disfunzionale insorto dopo trauma distorsivo nell’agosto 2011, con diagnosi di gonartrosi mediale sinistra, la ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico per posizionamento di protesi monocompartimentale mediale cementata Oxford lll Biomet presso ***.

L’esponente veniva dimessa con diagnosi “sindrome ipocinetica perioperatoria per gli esiti di impianto di protesi monocompartimentale mediale ginocchio sn”.

Si manifestavano da subito dolore e difficoltà al carico per i quali la paziente si sottoponeva a varie visite specialistiche ed accertamenti strumentali senza ottenere benefici.

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