Sinistro mortale: quando il danno da lesione parentale è liquidabile anche senza il vincolo di sangue con la vittima (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5984 dell'11.02.2025)

La recente pronuncia della Terza Sezione della Suprema Corte, n. 5984 dell'11.02.2025, conferma che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuto anche in assenza di un legame di sangue tra la vittima e il richiedente.

Il caso oggetto di pronuncia muove le fila da un gravissimo sinistro stradale che vedeva purtroppo il drammatico decesso di una bambina di soli quattro anni; la richiesta risarcitoria nei confronti del responsabile veniva avanzata sia dalla madre della piccola, sia dal compagno della donna, legatissimo alla bambina ma non padre biologico della stessa.

Instauratosi il giudizio, in primo grado, alla madre veniva (giustamente) riconosciuto il massimo risarcimento previsto sia per il danno parentale che per il danno biologico secondo le Tabelle milanesi, con la massima personalizzazione.

Il Tribunale, preso atto del pagamento anticipato di Euro 270.000,00 da parte di U.C.I., condannava i convenuti in solido al pagamento di ulteriori Euro 298.464,50 a favore della madre per danno parentale e biologico, oltre ad Euro 63.229,87 per spese funerarie e di assistenza legale.

Il Tribunale rigettava tuttavia la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata dal compagno.

Sul punto la Suprema Corte, avallando quanto statuito in secondo grado sulla scorta delle espletate prove testimoniali e medico legali, rivedeva invece la posizione, accogliendo la domanda risarcitoria del compagno della madre, riconoscendo allo stesso, per la perdita della piccola, la somma risarcitoria di Euro 249.047,00, evidenziando, correttamente, come nel tempo egli avesse assunto il ruolo di padre vicario, in sostituzione del genitore biologico rivelatosi del tutto assente nella vita della piccola.

Continua QUI (...)

Macrolesioni e nuova Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale (D.P.R. 12/2025)

Approvata con d.P.R. del 13.01.2025 n. 12 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025 n. 40) la nuova Tabella Unica Nazionale relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, in attuazione della delega prescritta dall’art. 138 cod. ass..

Tale intervento prevede un sistema di monetizzazione del danno per postumi superiori al 9%, che si applica in caso di:

  • sinistri causati da veicoli soggetti ad obbligo di copertura assicurativa,
  • colpa medica.

 

Si tratta di un sistema a punti, caratterizzato da un valore variabile in base a:

  • punti di invalidità permanente (a ogni punto, da 0 a 100, è associato un valore economico progressivo à all’aumentare dell’invalidità, cresce il valore);
  • età del danneggiato (al cui aumentare, il valore diminuisce);
  • sofferenza morale (che rappresenta un valore solo eventuale).

È altresì prevista la possibilità di personalizzazione fino al 30%.

 

Nobili gli obiettivi al cui raggiungimento è posta la Tabella in esame, quali quello di superare le disomogeneità delle altre Tabelle attualmente in uso sul territorio nazionale (Tabelle di Milano e Roma) e quello garantire risarcimenti proporzionati e adeguati alle lesioni, riducendo le disparità territoriali.

 

A corredo di tale Tabella sono previsti due Allegati:

  • Allegato I à definisce i coefficienti moltiplicatori per determinare il valore economico di ogni punto,
  • Allegato II à include tabelle che indicano il risarcimento totale, considerando età, danno biologico e morale.

 

Confrontando i valori della TUN con quelli delle altre Tabelle più in uso, quali quelle dei Tribunali di Roma e Milano, emerge che:

  • per invalidità basse (10-30%), la TUN prevede risarcimenti superiori rispetto alle tabelle pretorie,
  • per invalidità intermedie (30-60%), la TUN risulta meno vantaggiosa rispetto a Roma e Milano,
  • per invalidità alte (60-100%), i risarcimenti della TUN sono superiori rispetto a Milano, ma inferiori rispetto a Roma.

 

La Tabella è in vigore dal 5.03.2025 ed è applicabile solamente ai sinistri occorsi dopo questa data.

 

Continua QUI

 

Responsabilità medica e azione risarcitoria degli eredi del paziente deceduto: natura extracontrattuale della responsabilità della struttura, onere della prova e valenza del mezzo presuntivo (Cass. civ., Ord. n. 35062 del 30.12.2024)

Interessante e recentissimo pronunciamento quello della Suprema Corte che lo scorso dicembre ha ribadito ancora una volta, in maniera molto chiara, la ripartizione dell’onere probatorio in ambito di responsabilità sanitaria extracontrattuale.

Come è noto, il paziente che intenda agire per il risarcimento del danno asseritamente scaturito durante la permanenza all’interno di una struttura ospedaliera può decidere se agire contro la struttura medesima oppure verso il medico curante.

A seconda dell’opzione, si avranno diversi tipi di responsabilità, con conseguente divergenza in punto di termini di prescrizione dell’azione e di regime probatorio: nel caso in cui il soggetto decida di citare in giudizio la struttura, la responsabilità sarà di tipo contrattuale, che vede un termine prescrizionale di 10 anni e un onere della prova alleggerito, dovendo egli provare solamente il danno patito e il nesso di causa esistente tra questo e l’operato del medico; nell’ipotesi di azione contro il sanitario, al contrario, la responsabilità sarà di tipo extracontrattuale, regime che prevede un termine di prescrizione di 5 anni e un onere probatorio interamente addossato al paziente creditore (scelta di regola non consigliabile).

Discorso parzialmente diverso va fatto in relazione al danno da perdita del rapporto familiare, come nel caso di specie: in questa ipotesi, infatti, non vi è potere discrezionale della parte che agisce in giudizio (gli eredi del paziente deceduto), soggiacendo i familiari della vittima al regime aquiliano, a prescindere da chi sia il soggetto convenuto.

Ciò su cui la pronuncia in esame si sofferma è, in particolare, il compendio probatorio di cui costoro possono servirsi: la Corte ricorda come, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, spetti agli eredi-attori l’onere di procurare la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, pur riconoscendo che una siffatta prova diretta non sia agevole da fornire.

Continua QUI (...)

Protesi al ginocchio “difettosa” e danno iatrogeno: responsabilità della struttura sanitaria tenuta al risarcimento (A.T.P. ex art. 696bis C.p.c. R.G. 213/2024 svoltosi innanzi al Tribunale della Spezia)

Trattasi di interessante caso, seguito dal nostro Studio (con il patrocinio dell’Avv. Jacopo Alberghi), che ha interessato una signora di 61 anni la quale, dopo un primo intervento di protesi monocompartimentale mediale al ginocchio, e successivo intervento di revisione (fallito, come si dirà infra), lamentava forti dolori alla gamba, con difficoltà al carico e compromissione della regolare deambulazione.

In particolare, a seguito di un quadro algico disfunzionale insorto dopo trauma distorsivo nell’agosto 2011, con diagnosi di gonartrosi mediale sinistra, la ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico per posizionamento di protesi monocompartimentale mediale cementata Oxford lll Biomet presso ***.

L’esponente veniva dimessa con diagnosi “sindrome ipocinetica perioperatoria per gli esiti di impianto di protesi monocompartimentale mediale ginocchio sn”.

Si manifestavano da subito dolore e difficoltà al carico per i quali la paziente si sottoponeva a varie visite specialistiche ed accertamenti strumentali senza ottenere benefici.

Continua QUI (...)

La Riforma del Codice della strada: le novità introdotte dalla Legge n. 177 del 2024

 

Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre scorso, il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della strada, apportando rilevanti modifiche all’assetto normativo per come conosciuto negli ultimi anni.

La legge n. 177/2024 prevede infatti una serie di novità alquanto significative meglio descritte QUI (...)

Supercondominio e accessione: in mancanza di previsione contraria nel regolamento condominiale, è oggetto di proprietà comune non solo la porzione di terreno su cui poggia il fabbricato ma anche la parte immediatamente sottostante (Cass. 18031/2024)

La pronuncia in esame prende le mosse da un ricorso presentato da un condomino contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva escluso la natura comune del sottosuolo del terreno su cui il condominio era ubicato, ritenendolo di proprietà esclusiva della S.r.l. che vi aveva eseguito lavori di ristrutturazione edilizia.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso facendo leva sull’erronea interpretazione del regolamento condominiale data dalla Corte territoriale.

L’istituto alla base della questione che ci occupa è quello dell’accessione, disciplinato dagli artt. 934 ss. c.c. e che costituisce uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario, in base al quale la proprietà di una cosa si estende a ciò che si unisce ad essa, secondo il fenomeno della c.d. “attrazione reale”: la proprietà di ciò che viene incorporato al suolo, pertanto, si acquista di diritto al momento stesso dell’incorporazione.

Continua QUI (...)

Decesso del paziente per infezione da Covid-19 contratta durante il ricovero: sulla responsabilità della struttura sanitaria (Sent. N. 1511/2024 emessa dal Tribunale di Padova)

In tema di responsabilità medica, si segnala l’innovativa pronuncia di merito n. 1511/2024, emessa dal Tribunale di Padova, nel settembre 2024, riguardante il caso di un paziente deceduto in RSA a causa di infezione da Covid-19 contratta in struttura durante il ricovero.

Detta pronuncia costituisce, ad oggi, una delle pochissime pronunce a livello nazionale in materia di responsabilità per decesso del paziente a seguito di infezione ospedaliera per Covid-19.

Trattasi quindi di un precedente di merito importante che apre, almeno potenzialmente, significativi scenari giurisprudenziali per molti altri casi oggi pendenti.

Continua QUI (...)

Sezioni Unite: la domanda riconvenzionale non richiede la mediazione come condizione di procedibilità (Cass. civ., Sez. Unite, n. 3452 del 7.02.2024)

Interessante e innovativo pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile in materia di procedimento obbligatorio di mediazione, con notevoli ricadute pratiche per gli operatori del diritto.

Come è noto, la mediazione civile è una procedura A.D.R. normata dal d.lgs. n. 28 del 2010, governata dal c.d. mediatore, soggetto terzo e imparziale, il quale ha il compito di assistere le parti coinvolte e definire la vertenza mediante soluzione conciliativa, con possibilità di formulare una proposta di accordo.

In particolare, l’art. 5 del menzionato decreto si occupa dei casi di mediazione obbligatoria, ossia delle ipotesi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione rappresenta condizione di procedibilità dell’azione in giudizio.

Ebbene, secondo il recente arresto giurisprudenziale in esame, tale condizione di procedibilità riguarderebbe solamente la domanda principale e non anche quella riconvenzionale.

La Corte, dopo aver evidenziato il distinguo tra domanda riconvenzionale collegata all’oggetto della lite e domanda riconvenzionale c.d. “eccentrica”, ossia non subordinata alla comunanza del titolo della domanda di parte attrice, ha precisato che “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”.

Continua QUI (...)

Ridotto l’assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne che non studia e non lavora (Sentenza del Tribunale di Pisa n. 814/2014)

Interessante pronuncia del Tribunale di Pisa, ottenuta dal nostro studio in seno ad una causa civile in materia di diritto di famiglia, patrocinata dall’Avv. Alberghi e giunta a sentenza nel mese di giugno, promossa nell'interesse del padre per la modifica delle condizioni divorzili con riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne economicamente non indipendente.

Continua QUI (...)

Sentenza n. 814/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 20.6.2024, Giudici Dott.sse Eleonora Polidori, Teresa Guerrieri e Stefana Curadi

Validi i mutui che richiamano l’Euribor se manca la prova della condotta illecita con alterazione del tasso di interesse (Cass. civ. 12007/2024)

Interessante pronunciamento della Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione in materia di contratti di mutuo e determinazione del tasso di interesse, con cui la Corte aderisce alle conclusioni della Procura generale, superando il proprio contrario precedente del 2023.

Con la sentenza in esame, risalente allo scorso maggio, dando l’idea di voler porre un argine agli effetti che avrebbero potuto derivare dal vecchio orientamento, gli Ermellini hanno stabilito che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.

Continua QUI (...)

1 2 3 4 5 ... 11