Diritto civile
Responsabilità per danno da prodotti difettosi: natura e onere della prova
L’art. 114, D.Lgs. n.206/2005 (c.d. Codice del Consumo), disciplina la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto.
L’art. 114, D.Lgs. n.206/2005 (c.d. Codice del Consumo), disciplina la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto.
Oltre ad escludere la validità del consenso nel caso in cui il sanitario ometta del tutto qualsiasi informazione circa natura, rischi e possibilità di successo dell’intervento, la Suprema Corte, con la decisone in esame, ha ribadito la necessità che l’informazione al paziente sia specifica ed effettiva, negando sostanzialmente la possibilità di un consenso tacito o presunto.
Con la decisione in commento il Giudice Tutelare del Tribunale di Novara affronta e risolve le seguenti delicate questioni giuridiche: a) possibile compatibilità tra provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno e preesistente procura generale; b) sorti della procura generale a seguito di eventuale nomina dell’a.d.s.; c) criteri necessari per l’individuazione dell’a.d.s..
I cd. “danni terminali”, di fonte giurisprudenziale, rappresentano le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 15350/2015).
Con la sentenza in commento, i Giudici delle Sezioni Unite, sancendo la natura polifunzionale della responsabilità civile, hanno affermato il seguente principio di diritto: “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile...
Gli effetti risolutivi conseguenti alla diffida ad adempiere sono rinunciabili?
Il caso del paziente danneggiato da un dispositivo medico difettoso, ferma l’eventuale concorrente responsabilità della struttura sanitaria ove il dispositivo è stato applicato, rientra nell’ambito della responsabilità del produttore per...