Macrolesioni e nuova Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale (D.P.R. 12/2025)

Approvata con d.P.R. del 13.01.2025 n. 12 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025 n. 40) la nuova Tabella Unica Nazionale relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, in attuazione della delega prescritta dall’art. 138 cod. ass..

Tale intervento prevede un sistema di monetizzazione del danno per postumi superiori al 9%, che si applica in caso di:

  • sinistri causati da veicoli soggetti ad obbligo di copertura assicurativa,
  • colpa medica.

 

Si tratta di un sistema a punti, caratterizzato da un valore variabile in base a:

  • punti di invalidità permanente (a ogni punto, da 0 a 100, è associato un valore economico progressivo à all’aumentare dell’invalidità, cresce il valore);
  • età del danneggiato (al cui aumentare, il valore diminuisce);
  • sofferenza morale (che rappresenta un valore solo eventuale).

È altresì prevista la possibilità di personalizzazione fino al 30%.

 

Nobili gli obiettivi al cui raggiungimento è posta la Tabella in esame, quali quello di superare le disomogeneità delle altre Tabelle attualmente in uso sul territorio nazionale (Tabelle di Milano e Roma) e quello garantire risarcimenti proporzionati e adeguati alle lesioni, riducendo le disparità territoriali.

 

A corredo di tale Tabella sono previsti due Allegati:

  • Allegato I à definisce i coefficienti moltiplicatori per determinare il valore economico di ogni punto,
  • Allegato II à include tabelle che indicano il risarcimento totale, considerando età, danno biologico e morale.

 

Confrontando i valori della TUN con quelli delle altre Tabelle più in uso, quali quelle dei Tribunali di Roma e Milano, emerge che:

  • per invalidità basse (10-30%), la TUN prevede risarcimenti superiori rispetto alle tabelle pretorie,
  • per invalidità intermedie (30-60%), la TUN risulta meno vantaggiosa rispetto a Roma e Milano,
  • per invalidità alte (60-100%), i risarcimenti della TUN sono superiori rispetto a Milano, ma inferiori rispetto a Roma.

 

La Tabella è in vigore dal 5.03.2025 ed è applicabile solamente ai sinistri occorsi dopo questa data.

 

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Responsabilità medica e azione risarcitoria degli eredi del paziente deceduto: natura extracontrattuale della responsabilità della struttura, onere della prova e valenza del mezzo presuntivo (Cass. civ., Ord. n. 35062 del 30.12.2024)

Interessante e recentissimo pronunciamento quello della Suprema Corte che lo scorso dicembre ha ribadito ancora una volta, in maniera molto chiara, la ripartizione dell’onere probatorio in ambito di responsabilità sanitaria extracontrattuale.

Come è noto, il paziente che intenda agire per il risarcimento del danno asseritamente scaturito durante la permanenza all’interno di una struttura ospedaliera può decidere se agire contro la struttura medesima oppure verso il medico curante.

A seconda dell’opzione, si avranno diversi tipi di responsabilità, con conseguente divergenza in punto di termini di prescrizione dell’azione e di regime probatorio: nel caso in cui il soggetto decida di citare in giudizio la struttura, la responsabilità sarà di tipo contrattuale, che vede un termine prescrizionale di 10 anni e un onere della prova alleggerito, dovendo egli provare solamente il danno patito e il nesso di causa esistente tra questo e l’operato del medico; nell’ipotesi di azione contro il sanitario, al contrario, la responsabilità sarà di tipo extracontrattuale, regime che prevede un termine di prescrizione di 5 anni e un onere probatorio interamente addossato al paziente creditore (scelta di regola non consigliabile).

Discorso parzialmente diverso va fatto in relazione al danno da perdita del rapporto familiare, come nel caso di specie: in questa ipotesi, infatti, non vi è potere discrezionale della parte che agisce in giudizio (gli eredi del paziente deceduto), soggiacendo i familiari della vittima al regime aquiliano, a prescindere da chi sia il soggetto convenuto.

Ciò su cui la pronuncia in esame si sofferma è, in particolare, il compendio probatorio di cui costoro possono servirsi: la Corte ricorda come, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, spetti agli eredi-attori l’onere di procurare la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, pur riconoscendo che una siffatta prova diretta non sia agevole da fornire.

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Protesi al ginocchio “difettosa” e danno iatrogeno: responsabilità della struttura sanitaria tenuta al risarcimento (A.T.P. ex art. 696bis C.p.c. R.G. 213/2024 svoltosi innanzi al Tribunale della Spezia)

Trattasi di interessante caso, seguito dal nostro Studio (con il patrocinio dell’Avv. Jacopo Alberghi), che ha interessato una signora di 61 anni la quale, dopo un primo intervento di protesi monocompartimentale mediale al ginocchio, e successivo intervento di revisione (fallito, come si dirà infra), lamentava forti dolori alla gamba, con difficoltà al carico e compromissione della regolare deambulazione.

In particolare, a seguito di un quadro algico disfunzionale insorto dopo trauma distorsivo nell’agosto 2011, con diagnosi di gonartrosi mediale sinistra, la ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico per posizionamento di protesi monocompartimentale mediale cementata Oxford lll Biomet presso ***.

L’esponente veniva dimessa con diagnosi “sindrome ipocinetica perioperatoria per gli esiti di impianto di protesi monocompartimentale mediale ginocchio sn”.

Si manifestavano da subito dolore e difficoltà al carico per i quali la paziente si sottoponeva a varie visite specialistiche ed accertamenti strumentali senza ottenere benefici.

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La Riforma del Codice della strada: le novità introdotte dalla Legge n. 177 del 2024

 

Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre scorso, il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della strada, apportando rilevanti modifiche all’assetto normativo per come conosciuto negli ultimi anni.

La legge n. 177/2024 prevede infatti una serie di novità alquanto significative meglio descritte QUI (...)

Supercondominio e accessione: in mancanza di previsione contraria nel regolamento condominiale, è oggetto di proprietà comune non solo la porzione di terreno su cui poggia il fabbricato ma anche la parte immediatamente sottostante (Cass. 18031/2024)

La pronuncia in esame prende le mosse da un ricorso presentato da un condomino contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva escluso la natura comune del sottosuolo del terreno su cui il condominio era ubicato, ritenendolo di proprietà esclusiva della S.r.l. che vi aveva eseguito lavori di ristrutturazione edilizia.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso facendo leva sull’erronea interpretazione del regolamento condominiale data dalla Corte territoriale.

L’istituto alla base della questione che ci occupa è quello dell’accessione, disciplinato dagli artt. 934 ss. c.c. e che costituisce uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario, in base al quale la proprietà di una cosa si estende a ciò che si unisce ad essa, secondo il fenomeno della c.d. “attrazione reale”: la proprietà di ciò che viene incorporato al suolo, pertanto, si acquista di diritto al momento stesso dell’incorporazione.

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Decesso del paziente per infezione da Covid-19 contratta durante il ricovero: sulla responsabilità della struttura sanitaria (Sent. N. 1511/2024 emessa dal Tribunale di Padova)

In tema di responsabilità medica, si segnala l’innovativa pronuncia di merito n. 1511/2024, emessa dal Tribunale di Padova, nel settembre 2024, riguardante il caso di un paziente deceduto in RSA a causa di infezione da Covid-19 contratta in struttura durante il ricovero.

Detta pronuncia costituisce, ad oggi, una delle pochissime pronunce a livello nazionale in materia di responsabilità per decesso del paziente a seguito di infezione ospedaliera per Covid-19.

Trattasi quindi di un precedente di merito importante che apre, almeno potenzialmente, significativi scenari giurisprudenziali per molti altri casi oggi pendenti.

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Sezioni Unite: la domanda riconvenzionale non richiede la mediazione come condizione di procedibilità (Cass. civ., Sez. Unite, n. 3452 del 7.02.2024)

Interessante e innovativo pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile in materia di procedimento obbligatorio di mediazione, con notevoli ricadute pratiche per gli operatori del diritto.

Come è noto, la mediazione civile è una procedura A.D.R. normata dal d.lgs. n. 28 del 2010, governata dal c.d. mediatore, soggetto terzo e imparziale, il quale ha il compito di assistere le parti coinvolte e definire la vertenza mediante soluzione conciliativa, con possibilità di formulare una proposta di accordo.

In particolare, l’art. 5 del menzionato decreto si occupa dei casi di mediazione obbligatoria, ossia delle ipotesi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione rappresenta condizione di procedibilità dell’azione in giudizio.

Ebbene, secondo il recente arresto giurisprudenziale in esame, tale condizione di procedibilità riguarderebbe solamente la domanda principale e non anche quella riconvenzionale.

La Corte, dopo aver evidenziato il distinguo tra domanda riconvenzionale collegata all’oggetto della lite e domanda riconvenzionale c.d. “eccentrica”, ossia non subordinata alla comunanza del titolo della domanda di parte attrice, ha precisato che “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”.

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Ridotto l’assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne che non studia e non lavora (Sentenza del Tribunale di Pisa n. 814/2014)

Interessante pronuncia del Tribunale di Pisa, ottenuta dal nostro studio in seno ad una causa civile in materia di diritto di famiglia, patrocinata dall’Avv. Alberghi e giunta a sentenza nel mese di giugno, promossa nell'interesse del padre per la modifica delle condizioni divorzili con riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne economicamente non indipendente.

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Sentenza n. 814/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 20.6.2024, Giudici Dott.sse Eleonora Polidori, Teresa Guerrieri e Stefana Curadi

Validi i mutui che richiamano l’Euribor se manca la prova della condotta illecita con alterazione del tasso di interesse (Cass. civ. 12007/2024)

Interessante pronunciamento della Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione in materia di contratti di mutuo e determinazione del tasso di interesse, con cui la Corte aderisce alle conclusioni della Procura generale, superando il proprio contrario precedente del 2023.

Con la sentenza in esame, risalente allo scorso maggio, dando l’idea di voler porre un argine agli effetti che avrebbero potuto derivare dal vecchio orientamento, gli Ermellini hanno stabilito che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.

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Morte da infezione ospedaliera e profili di responsabilità della struttura sanitaria (Sentenza n. 258/2024 del Tribunale della Spezia)

Sentenza n. 258/2024 del Tribunale della Spezia, pubblicata il 12.03.2024, Giudice Dott. Gabriele Romano

Trattasi di delicato caso di responsabilità medica affrontato dal nostro studio, attraverso n. 2 cause civili patrocinate dall’Avv. Jacopo Alberghi, con articolato percorso giudiziario definitosi con sentenza di merito nel mese di marzo 2024.

Con il provvedimento in esame, il Tribunale della Spezia, nella persona del G.I. Dott. G. Romano, ha affrontato il complesso caso di una paziente di anni 93 ricoverata presso la struttura ospedaliera a causa della frattura del femore e poi deceduta, come dimostrato in giudizio, a causa di infezioni da germi nosocomiali.

L’Azienda sanitaria dal principio negava ogni responsabilità in merito al decesso della paziente.

Poiché ASL non riscontrava le richieste risarcitorie degli eredi, i figli della vittima, ravvisando invece svariate omissioni nelle condotte dei sanitari per come emergenti dalle cartelle cliniche, decidevano di procedere nelle opportune sedi giudiziarie.

Veniva quindi avviato, come da Legge Gelli, ricorso ex art. 696bis c.p.c. per l’accertamento tecnico preventivo tramite C.T.U. medico legale.

Gli attori esponevano in quella sede che la madre, di anni 93, era stata ricoverata ad ottobre 2020 presso la divisione di Ortopedia dell’Ospedale della Spezia a seguito di frattura del femore.

Dopo la dimissione la de cuius era stata però costretta a rivolgersi nuovamente alle cure del pronto soccorso, poiché fortemente sofferente.

Veniva quindi diagnosticata sepsi da infezione delle vie urinarie e da infezione di ferita chirurgica ortopedica, con disposizione di nuovo ricovero nel corso del quale veniva confermata l’infezione da

staphylococcus aureus.

La paziente, purtroppo, decedeva in ospedale in data 15 dicembre 2020.

A conclusione del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., il Collegio peritale nominato confermava la piena responsabilità della struttura sanitaria convenuta, condividendo le doglianze rappresentate dagli attori.

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